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Quaderno n°2 ( Febbraio 2003 ) informazioni Generali : · Informazioni Previdenziali : segreteria.sindacale@snamiospedalieri.org · Segreteria Amministrativa : segreteria.amministrativa@snamiospedalieri.org · Segreteria Sindacale : segreteria.sindacale@snamiospedalieri.org Telefono 02.58300360 - Fax - 02.58300367 ……………………………………………………………………………………………………
La 229/1999 una storia a puntate la Dirigenza medica e la sua Valutazione
Le " GRIDA " dell'ex Ministro della Sanità Rosy Bindi sbandierate per procedere alla sua riforma del SSN avevano fondamentalmente due argomenti maliardi per il pubblico: l'esclusività del rapporto di lavoro dei Medici e la valutazione periodica del loro operato. 1) L'esclusività avrebbe dovuto fare cessare l'esercizio della libera professione ( vista come uso improprio del denaro pubblico già impiegato nella formazione dei Medici di pratica ospedaliera ). 2) La valutazione periodica dei Medici veniva proposta come salvezza dei cittadini ( altrimenti potenzialmente curati da professionisti fannulloni e privi di aggiornate conoscenze ). Oggi a più anni di distanza dall'emanazione del Dlgs 229/99 troviamo parzialmente applicata solo la normativa dell'esclusività del rapporto di lavoro. E' stata resa operativa la parte relativa ai tagli retributivi per chi ha scelto di continuare ad operare anche come libero professionista e viceversa la compensazione economica ( indennità di esclusività ) per chi ha rinunciato a tale prerogativa. Di fatto nulla è cambiato per il cittadino secondo il denunciato delle " grida " dell'ex Ministro, se non in peggio ( …. per il lettore, pur essendo un collega Medico, mi porrò sempre nella parte di un cittadino non Medico per una maggior obiettività ). Infatti per chi ha scelto la non esclusività ( coloro che già operavano in tal senso con volumi consistenti di attività ) è divenuto un " imperativo categorico " incrementare l'attività libero-professionale per compensare l' inviso ed incostituzionale taglio del suo stipendio. L'equazione matematica applicata dai più "è sorta spontanea": ….mi danno meno stipendio a pari lavoro….!? allora…. =… meno impegno nel lavoro dipendente e >> spinta al recupero economico di quanto trattenuto con adeguato incremento dell'attività esterna alla azienda !!…….. e la matematica e l'economia sono scienze esatte!! Quanto poi ai costi, dall'applicazione di tale " grida " non si è risparmiato nulla, in quanto a parità di compiti la retribuzione è stata incrementata di ca. il 20% all' 80% dei Medici. E' così nettamente aumentata la spesa pubblica, facendo felici tutti quei colleghi che a parità di lavoro hanno ottenuto un discreto incremento retributivo ( compreso me… sshh….diciamolo a bassa voce !! ). Il conto di tale "esercizio legislativo" è per ora solo un "discreto saldo negativo economico" caricato sulle spalle del contribuente già piegato da decenni di debito pubblico. Lo stesso poi ( .. e mettiamoci anche tutti noi..!! ) sarà prossimamente chiamato a curvarsi ulteriormente per far fronte alle spese necessarie ad adeguare le obsolete strutture ospedaliere esistenti per un corretto esercizio della attività libero-professionale intramoenia. Anche in questo caso la matematica ci semplifica le interpretazioni: maggiori stipendi + maggiri oneri edilizi = maggiori costi + "eventuali" futuri ricavi. Bhè…ci potrebbe consolare che almeno una speranza generica di guadagno la si possa almeno ipotizzare !… ma guadagno per chi !?. Dobbiamo purtroppo riconoscere che tale ipotetico e futuribile guadagno sarà " un valore aziendale " e questo non è detto che sia un valore di risparmio pubblico. L'incremento della attività privata intramoenia avverrà per scelta privata dell'utente o per intervento assicurativo. In ambedue i casi qualcuno o privatamente singolarmente, o collettivamente, pagherà a proprie spese. Non vi sarà "risparmio di tutti " perché per la produzione di tale "esercizio di privato guadagno" non sono stati investiti fondi privati, cioè di alcuni, ( come avviene nel privato puro e nel no-profit ) ma i soldi pubblici, cioè di tutti, ed inoltre ( fonte di massimo sconforto ! ) i fondi pubblici da stanziare per la spesa sanitaria annuale rimarranno invariati ( sono già volutamente previsti nettamente inferiori al necessario annuale come arcinoto nel settore !! ). Gli unici veri avvantaggiati da tale sistema saranno: a ) i Medici ( …attenti che non è vero!! E vedremo poi perché…), che potranno godere di un eventuale supplementare introito economico; b) i pazienti privati, che pagando ( come prima e non diversamente da prima !! ) otterranno un rapporto esclusivo di fiducia con il curante; c) le aziende che otterranno degli utili da tale attività suppletiva ( …le uniche vere vincitrici !! ). L'equazione matematica di tale eventi ci dice che : maggoiri stipendi + maggiori spese pubbliche per oneri edilizi + maggiore attività privata intramoenia = maggiori entrate per Medici + maggiori entrate per Enti con = spesa pubblica sanitaria. Questa semplificata parziale disamina dello stato delle cose ( per semplificare si perdono molti dettagli…ma è un esercizio che va fatto ) per ora vede sempre e comunque perdente il cittadino qualunque che non ha usufruito di alcun vantaggio da tali eventi ma anzi ne riceve un danno economico ( maggiori spese per favorire una struttura pubblica ad erogare cure private ). Qualche " ipotetico " vantaggio economico potrebbe sfiorare la classe medica; ma di certo è prevedibile un più sicuro vantaggio aziendale, per un maggior sfruttamento delle potenzialità professionali dei dipendenti a zero costi, dato che gli oneri di edilizia ricadono non sulla azienda ma su fondi appositamente stanziati dalla spesa pubblica. Se proviamo ad assegnare un punteggio a tale ipotetico risultato costruiamo una equazione a punti dei vantaggi ottenuti o persi che colloca : Comune Cittadino a ( - 2 punti ) = Medici a (+ 1punti ) e Aziende a ( + 1 punti ). La seconda " grida " ministeriale ( la valutazione periodica dei Medici ora Dirigenti Medici ) è per ora inattuata se non con qualche eccezione. Una valutazione non ha effetti se non è possibile correlarla ad un premio o ad una punizione. Ecco allora che il Medico dipendente viene trasformato in Medico Dirigente. Tale camaleontica evoluzione non incrementa la retribuzione ma trasforma un contratto pubblico di dipendenza in un contratto privato "senza contropartita". Ecco allora come risultato che gran parte della retribuzione diventa "variabile" e suscettibile di tagli o incrementi. Non solo… anche le " funzioni", le "sedi", e "la stessa esistenza del rapporto di lavoro" diventano variabili dipendenti dai risultati ottenuti dal professionista. Tale nuova " fragilità " nel rapporto di lavoro sia sul piano retributivo che sul piano costituivo è stata attuata inspiegabilmente senza nessun vantaggio compensatorio per i Medici se non quella della mera nuda qualifica di "dirigenti" ( vi dirò che a me piace….suona bene…peccato che sia foriera di tanti problemi!! ) Tale innovazione del rapporto di lavoro ha una immensa rilevanza per l' instabilità che introduce tanto da spostare la precedente equazione dei vantaggi a tutto sfavore dei Medici ed a tutto maggior favore delle Aziende per cui il risultato aggiornato della nostra ipotetica valutazione a punti collocherà ancora: il Cittadino a -2 punti, il Medico a -2 e l'Azienda a +4 Ma tale equazione è solo teorica, poiché come anzidetto, il nuovo rapporto di impiego per funzionare ha bisogno di strutture che siano in grado di valutare l'opera e l'operato dei dirigenti ( Nucleo di Valutazione e Collegio Tecnico….e quant'altro. Sono questi ( e vi preannuncio che ho avuto modo , forse primo in Italia, di verificare effettivamente e praticamente cosa sono….e cosa possono essere…!! ) evidentemente i "punti cruciali del sistema" ove si esplica tutto il potere amministrativo sulla dirigenza medica. Una "valutazione discrezionale " può produrre effetti catastrofici su qualsiasi collega ( come impedirla ….?! ) in quanto è in grado di danneggiare seriamente ed irreparabilmente ciò che più è importante per un professionista, la sua validità ed affidabilità, non misurata dai propri pazienti, ma da altri soggetti, con " marcature fascicolari" e ripercussioni sull'immagine e sul futuro ….disastrosi !! Ecco allora che la nostra equazione a punti dei vantaggi assume questa diversa forma: Cittadino ( - 2punti ) +Medico ( - 4 punti ) = Azienda (+ 6 punti ) che vede il Medico alla prima apparenza fortunato ora in netto svantaggio sul cittadino e sull'azienda e spostato nella formula dalla parte dei perdenti.. Quando parlo delle Aziende mi riferisco evidentemente a chi le controlla, quindi al potere politico/amministrativo/economico che le gestisce. L'essenza di tale quantomeno estrosa relazione pseudo-matematica la si coglie da uno scritto del mio amico Giorgio Cazzato ( presidente di una libera associazione medica nel cui sito è consigliato curiosare www.libertàmedica.it ) che in uno dei suoi lavori dice:… <<…..Va prioritariamente fatto notare come parlare di "aziende" con riferimento alla cosa sanitaria è quantomeno improprio, se non addirittura una forzatura, perché il "prodotto" dell'Azienda sanitaria, a differenza di qualunque altro prodotto aziendale, non è un bene commerciale o commercializzabile. Ne deriva che non si può pensare alla salute ( o meglio alla garanzia costituzionalmente garantita di diritto all'assistenza ) in termini di capacità di produrre utili, né presupporre, come lecito per i beni di consumo, che gli alti costi del prodotto determineranno una quota parte di "clienti" non affluenti perché non in grado di sostenerli. A ciò deve aggiungersi la peculiarità della professione medica che, oltre a basarsi sul rapporto fiduciario medico/paziente, deve garantire il diritto alla libera scelta del paziente ( diritto costituzionalmente garantito dall'art. 32 ), non solo nei confronti del professionista o struttura a cui richiedere la prestazione, ma anche espressione di una scelta individuale al ricorso ad una prestazione libero-professionale ( che viene invece attualmente stimolata e promossa da quanto previsto in ordine ai fondi Doc e al cortocircuitamento dell'attività istituzionale ). Il principio dell'aziendalizzazione della ASL deve tendere allora, soprattutto perché pubblico, ovverossia finanziato dal pubblico in quanto sistema di pubblica utilità, si al contenimento delle spese, ma non alla ricerca di guadagni come strumento per migliorare i bilanci. Si comprende, dunque, che se l'incompatibilità, così come prevista dalle precedenti normative ( illiceità ad avere più di un rapporto con il SSN ) aveva una logica, parlare di esclusività, inteso come sinonimo di incompatibilità, specie poi con il riferimento alla libera-professione, riconduce il medico ad una "proprietà" che consente all'Azienda datrice di lavoro, di "utilizzarlo" per conseguire il suo "obiettivo d'impresa": la realizzazione di guadagni……>>. Il Medico quindi è ora solo un mezzo per arrivare al guadagno aziendale, "cosa" di proprietà aziendale, "schiavo" di risvolti economici e politici. Non è più un professionista detentore di un arte e di una scienza sostenuta dai principi etici, a cui i poteri costituzionali hanno sempre dato forza, ruolo e libertà in nome dell'interesse primario e primordiale di tutti gli uomini. La "salute che non ha prezzo" che " non deve avere padroni", che confonde i suoi confini nella intersezione con la "libertà" dell'individuo ma nello stesso tempo con la "collegialità" di tutti, con lo "Stato" inteso come comune interesse del cittadino, con la "dignità" e con il rispetto dei principi della fede……. non esiste più. E' stata svilita a "merce" che come piace dire a molti " non ha prezzo ma ha sempre un costo…." per cui si vuole sottintendere che anche se importante non può prescindere dal valore del suo costo economico. Da questo pur giusto apprezzamento si però passati alla condivisione delle scelte solo se operate in senso puramente economico. Ecco allora che scalzati i citati principi assoluti il valore della salute è stato ridotto a "cosa merceologica" e gli operatori della salute a "intermediari" della merce in un mercato in cui il potere dei mezzi di produzione è tutto ed è il "solo unico valore assoluto riconosciuto". Ma se il ruolo medico odierno è stato ricondotto alla categoria dei mediatori in un mercato, è allora stato necessario introdurre una adeguata "flessibilità" che richiede ai propri operatori "obbedienza" alle regole economiche, "sottomissione" alla gerarchia del potere politico, e quindi continui controlli della "resa professionale" da parte della "proprietà" a cui poco importa della "professionalità". Anzi direi che la "professionalità" è una qualità assoluta che in questo sistema non vuole incentivare e gratificare, poiché elemento troppo distintivo e personale che introdurrebbe, se "troppo considerata" un elemento di dignità ed un valore del singolo che la gerarchia del potere teme e non gradisce. Ecco allora la necessità di introdurre "instabilità" nel lavoro medico mistificata come "flessibilità", ed un nuovo sistema di valutazione della attività dei medici che li spinga ad una maggiore resa economica, nell'obiettivo dichiarato di incentivarli a meglio operare, ma praticamente operativo solo a fini di disincentivo alla ribellione, al risveglio della propria individualità, di annullamento della propria coerenza, della propria etica, della propria autonomia. Ciò detto riassumo i passi legislativi che ci hanno portato allo stato attuale. Uno dei primi passi nella definizione della attuale "struttura della valutazione della dirigenza" va fatta risalire all'articolo 20 del Dlgs 29/93 che al II comma prevede che: << …..nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa …>>. Le modalità operative vanno ricercate sempre nel II comma e poi nel III, IV e V comma del medesimo articolo. Il Dlgs 502/92 all'art. 3 poi modificato come dall' art. 4 del Dlgs 517/97 al VI comma precisa che << ……Tutti i poteri di gestione, nonchè la rappresentanza delle Aziende Sanitarie sono riservati al Direttore Generale. Al Direttore Generale compete in particolare anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all' art 20 del Dlgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. >>. Lo stesso Dlgs 502/92 stabilisce all'art. 15 comma 3 che ..< ….omissis…L'incarico ( dei dirigenti di II livello ha durata quinquennale, da titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico…..omissis….La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale….omissis……..> Il CCDL del 1/9/95 particolarmente all' art. 59 comma I - 11 ( valutazione dei dirigenti di I e II livello ) recepisce la normativa indicando al comma che : < ……le aziende o enti definiscono sistemi e meccanismi di valutazione gestiti attraverso i servizi di controllo interno o nuclei di valutazione istituiti …..ecc…. > ed al comma 2 che: < ….le aziende o enti determinano in via preventiva i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. > L'art. 20 del Dlgs 29/93 rende obbligatoria l'istituzione dei nuclei di valutazione recitando al comma 1…. < I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato della attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti,……omissis…..All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al dirigente generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. >…e designando al comma 2 …< Per la verifica dei risultati di cui al comma 1, il Ministro si avvale di appositi nuclei di valutazione……omissis….in casi di particolare complessità…..omissis…. può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. > La sentenza n. 99 della Corte dei Conti in materia del gg. 8/7/96 - sezione Contr. Stato- Pres. Bonadonna , Rel. Marchetta - Ministero del Bilancio indirizza la composizione del nucleo di valutazione. Infatti dice : < E' precluso ai titolari della gestione, e quindi ai titolari dell'attività oggetto del controllo istituzionalmente attribuito al Servizio interno, lo svolgimento di verifica sull'attività della stessa, poiché diversamente verrebbe meno proprio quella separazione di funzioni e di attribuzioni su cui si basa il sistema di controllo interno nel suo complesso; pertanto, nella formazione del collegio di direzione del servizio di controllo interno, le Amministrazioni sono tenute ad adottare tutti gli accorgimenti che consentano di assicurare la piena funzionalità dell'organo, in coerenza saia con la professionalità richiesta sia con le esigenze normative di terzietà, indipendenza e di imparzialità, evitando di includere fra i componenti dirigenti generali preposti ad ufficio e titolari di poteri di gestione ( oggetto di verifiche da parte del servizio stesso ). > L'articolo 12 del Dlgs 229/1999 al comma 5 stabilisce che …< Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di struttura, semplice o complessa è sottoposto a verifica anche al termine dell'incarico….omissis…. sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento…..omissis…>…e sempre l'articolo 12 al comma 6 riporta che….< …omissis…. Il dirigente ( di struttura complessa ) è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. > Il Dlgs 286 del 30/7/1999 dispone nell'articolo I, al lungo descrittivo comma 1, che ..< Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: ……controlli di regolarità amministrativa e contabile……..controllo di gestione…..valutazione della dirigenza…..valutazione e controllo strategico…. Svolti da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata…..e che….. l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati di controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle a cui è demandato il controllo di gestione medesimo…… è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico……..il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca…..omissis …. gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico, riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione…..> All'articolo 4 del medesimo Dlgs si legge che ....< Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo. > Lo stesso Dlgs all'art. 5 comma 1 stabilisce che ..< Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate ( competenze organizzative ).> Dal comma 2 dello stesso articolo si evince che < …..la valutazione ha periodicità annuale…..omissis……prevede la partecipazione al procedimento del valutato.> Importante è osservare che "esiste una deroga" al rispetto temporale della valutazione ad un anno per cui si può aprire il procedimento valutativo anche anticipatamente, ma solo per le amministrazioni dello stato come riportato dal comma 4 dell'articolo 5 del Dlgs che dice ..< La procedura di valutazione di cui al punto 3 ( …per le amministrazioni dello stato…) ….omissis…. quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. > E' importante sottolineare quanto poi espresso al comma 5 dell'articolo 10 stesso Dlgs in cui si legge … < Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione, che ne regoli la modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto. >…. e poi quanto stabilito dal comma 6 < Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, dalle quali possono avvalersi gli enti locali ai fini dell'attuazione del presente decreto. A tal fine i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza. > A questo punto dopo averVi " volontariamente mozzato il fiato" su quanto di vessatorio viene proposto dalle recenti legislazioni in materia di controllo sull'operato del Medico ricorderò nella prossima puntata quanto esplicitato dal recente CCNL in materia e descriverò con una flow-chart esemplificativa quanto previsto così che sia chiaro immediatamente il nostro futuro ( …semprechè …si voglia proseguire su questa strada…!!! ) Riassunto sulla attività di valutazione e commentiGrafica delle procedure.
Ora è il momento di riassumere il tutto sintetizzando quanto espresso in poche immagini ed in riassunti di concetti che, se interessano, possono poi essere ampliati ripercorrendo i precedenti. In pratica dalla lettura congiunta del D.L.vo 229/99 e del CCNL si desume che LA VALUTAZIONE è ora una caratteristica ordinaria ed essenziale del rapporto di lavoro dei medici. Deve fare parte del Fascicolo Personale dei dirigenti. Gli organi deputati alle valutazioni sono il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione. La loro costituzione è demandata alla discrezionalità degli enti ma su principi legislativi chiari nel rispetto dei concetti di terzietà, indipendenza e imparzialità del'organismo. Quanto alla costituenti dei due organismi è individuabile per normazione certa solo la presenza del Direttore di Dipartimento nel Collegio Tecnico ( e questo è un punto da chiarire perchè viola il principio di terzietà ). I compiti sono vari, in parte indirizzati dai riferimenti normativi, ampliabili secondo propri indirizzi aziendali sulla base di assunti che il Direttore Generale può imporre nella costituzione dell'atto aziendale. Certi sono i momenti temporali in cui il C.T. ed il N.V. svolgono i propri compiti. Altrettanto certe sono le modalità con cui devono operare e le conclusioni del loro operato in caso di giudizi negativi. Questi vengono attuati dal Direttore Generale secondo una "gradualità penale" da commisurare ai demeriti ed ai ruoli. Sembrerebbe a mio giudizio che tali organi sono determinanti nel loro ruolo giudicante, mentre l'atto del Direttore Generale è discrezionale solo nel commisurare l'applicazione dell'eventuale pena o promozione. La mia esperienza e lo studio di tale normativa mi fa auspicare le seguenti modalità applicative. A ) In cuor mio, e nell'interesse di tutti, SPERO CHE TALE LEGISLAZIONE NON SIA MAI APPLICATA poiché la ritengo superflua e del tutto speciosa, trattandosi di giudizi da parte di terzi sull'opera di professionisti che prestano la loro attività ad altri. Non esiste esempio nelle altre categorie professionali dello stato di un simile inutile accanimento. Vi immaginate la proposta di attuazione di un meccanismo simile alla categoria dei magistrati…!!? perennemente accusati di essere in ritardo con il disbrigo delle loro competenze..!!?? Come minimo ci sarebbe la rivolta della magistratura tutta che ha come principio valutativo nella progressione della carriera ….l'accertamento del solo NON DEMERITO. Ritengo inoltre che l'operato dei medici debba essere subordinato solo alla valutazione del proprio ordine professionale secondo le norme già in essere. Non ritengo che quanto sinora fatto dalla categoria sia stato talmente inopinato da richiedere un tale accanimento penitenziario. Inoltre , se pur applicabile, la corretta gestione secondo etica e normativa dell'istituto della valutazione periodica, sarebbe di tale complessità che rappresenterebbe un lavoro a tempo pieno di stuoli di commissioni. Si pensi che per valutare correttamente i 700 e più medici della azienda ospedaliera S. Gerardo di Monza, dove io lavoro, ci vorrebbero almeno 350 sedute annuali della commissione preposta, con una media di due valutazioni giornaliere. Poiché evidentemente ciò non sarà possibile, … tali valutazioni saranno probabilmente più che formali in caso di presunta positività dei giudizi, ma volutamente accanitive in caso di presunta negatività dei giudizi ( quindi strumenti discrezionali di poteri forti politici e amministrativi ). B ) Nel caso disgraziato in cui si voglia attuare la normativa invito tutti i colleghi e le forze sindacali a vigilare che il C.T. ed il N.V sia il più possibile aderente al principio di terzietà e quindi con componenti totalmente estranei all'azienda.
LE PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE
I principi delle procedure di valutazione ( comma 4 art 32 CCNL ed art 5 comma 2 Dlgs 286/1999 ) a) Trasparenza dei criteri e dei risultati b) Informazione adeguata e partecipazione del valutato Diretta conoscenza del valutato da parte del soggetto che effettua la proposta di valutazione
Procedura del Recesso
Milano 2001
Il Responsabile SNAMI area Ospedalieri
Dott. Marcello Costa Angeli
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