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I principi generali dell'ordinamento professionale ( dal sito dell'Ordine dei Medici di Milano ) Per l’esercizio della professione medica ai sensi dell’art. 33 della Costituzione
“è prescritto un esame di Stato ... per
l’abilitazione all’esercizio professionale”. L’art. 2229 c.c. afferma che
“La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed elenchi. L’accertamento
dei requisiti per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei
medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle
Associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato”. Sono
professioni intellettuali quelle che “comportano l’espletamento di
attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e
specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il
loro esercizio richiede il possesso di particolari e idonei requisiti di
formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia
decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei
risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in
relazione alle prestazioni svolte”.
Le professioni di medico-chirurgo e di
odontoiatra rientrano tra le professioni intellettuali per le
quali la legge richiede la speciale abilitazione dello Stato e
l’iscrizione in uno specifico Albo.
Il loro esercizio è sottoposto a precise
condizioni, per la rilevanza sociale e la specificità delle
competenze necessarie, che lo Stato vuole garantire ai cittadini
nell’ambito della “pubblica necessità”.
L’Ordine professionale è stato quindi
costituito con legge dello Stato è si configura come “Ente con
l’attribuzione di specifiche competenze” espressione di una
potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che
sono voluti per garantire da una parte il corretto esercizio della
professione dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla
legge, e dall’altra il controllo della correttezza comportamentale
del professionista nei confronti dei cittadini, ed a tutela del
decoro della professione.
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L’iscrizione all’albo costituisce
requisito “ineludibile” per l’esercizio della professione, una
volta conseguita la laurea e l’abilitazione, fatti salvi il
possesso degli altri requisiti amministrativi.
La mancata iscrizione vieta l’esercizio
della professione e diventa ipso facto esercizio abusivo.
L’iscrizione all’albo assume la natura
giuridica di accertamento costitutivo erga omnes,
con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale
di medico chirurgo e/o odontoiatra.
In tal modo si attua la conferma e la tutela
delle competenze tecniche garantite dallo Stato dal rilascio del
diploma di laurea e di abilitazione. L’iscritto è obbligato
all’osservanza delle regole comportamentali della deontologia
professionale, autonomamente elaborate dall’Organo della
professione e raccolte in un Codice - Codice di deontologia
medica - che statuisce gli speciali doveri propri del
professionista.
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L’esercizio della medicina è tutelato non
solo come prassi, fondata su un insieme di conoscenze
tecnico-scientifiche espresse al più alto e aggiornato livello, ma
anche come insieme di regole comportamentali, di ispirazione etica
e sociale, capaci di realizzare un’ideale definizione
professionale corrispondente ad ogni esigenza etica e giuridica.
All’Ordine professionale è riconosciuto,
nell’ambito di un principio di autogoverno della professione, il
potere di emanare norme interne di deontologia, vincolanti per gli
iscritti.
Il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti, attribuito espressamente dalla legge
all’Ordine, implica che esso è esercitabile non solo in via
repressiva attraverso l’irrogazione di sanzioni ma anche in via
preventiva attraverso l’emanazione di norme deontologiche che
attengono al piano della mera correttezza comportamentale.
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La Corte di Cassazione ha tenuto a
sottolineare che l’art. 38 del D.P.R. 221/1950, prevedendo quali
illeciti disciplinari degli esercenti le professioni sanitarie “abusi
o mancanze o fatti disdicevoli al decoro professionale”, non
descriva compiutamente le azioni o le omissioni vietate – a
differenza delle norme penali, soggette al principio della stretta
legalità (nullum crimen sine lege) – ma ponga delle
clausole generali, il cui contenuto deve essere integrato dalle
norme di etica professionale, la cui enunciazione è rimessa
all’autonomia dell’Ordine professionale, cui spetta anche
l’interpretazione e l’applicazione di esse, nell’esercizio del
potere di autarchia nei procedimmenti disciplinari.
La natura pubblicistica del potere
disciplinare dell’Ordine implica che i provvedimenti disciplinari,
con i quali vengono irrogate le sanzioni, assumano rilevanza
esterna vincolante.
Le sanzioni che inibiscono l’esercizio
professionale irrogate dall’Ordine determinano la perseguibilità
in campo penale per esercizio abusivo della professione (art. 348
c.p.) per chi nel periodo della sospensione o dopo una radiazione,
eserciti ugualmente la professione.
![]() L’abilitazione all’esercizio professionale e l’iscrizione all’albo dei medici chirurghi legittimano il medico a esercitare la propria attività in tutte le branche della medicina, tranne quelle per le quali la normativa vigente prescriva il possesso del relativo diploma di specializzazione.Tra queste branche, come noto, si annoverano: l’anestesiologia e rianimazione; la radiologia diagnostica; la radioterapia; la medicina nucleare; l’esercizio delle funzioni di “medico competente” ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l’esercizio professionale dell’attività di psicoterapia. Se la compilazione, tenuta e pubblicazione dell’albo dell’Ordine e l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti rappresentano i cardini del “potere ordinistico”, non bisogna tuttavia dimenticare le altre funzioni attribuite dall’art. 3 del DLCPS n. 233/1946 al Consiglio direttivo di ciascun Ordine provinciale, e cioè:
li 23.01.2006 Marcello Costa Angeli
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