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LA LOTTA LEGALE ! PROSEGUE ANCHE DOPO IL VARO DELLA RIFORMA Molte associazioni lottano con il Cartello e fra queste gli amici di Libertà Medica che con la lista di discussione espandono la protesta......... Sono un iscritto a LIBERTÀ MEDICA e lavoro in Toscana. Io ed altri miei colleghi vogliamo sapere se per le azioni legali contro il decreto Bindi, in accordo al programma presentato dal Cartello, sia necessario far riferimento ad un legale locale o come iscritti a LIBERTÀ MEDICA, al referente designato dal Cartello. Credo sia fondamentale un chiarimento su tale aspetto, al fine di non generare confusione ed azioni indipendenti degli iscritti a LIBERTÀ MEDICA od ad altre sigle sindacali che hanno aderito al Cartello. Grazie Dott. Luigi Severino Brandi
Parere legale dell'Avv. Francesco Costa Angeli del foro di Milano, in ordina alla illegittimità costituzionale dell'articolo 72 L. N. 448/1998 che dispone decurtazioni stipendiali ai medici extramurari. L'art. 72 della L. N. 448/1998 riduce la c.d. "retribuzione variabile di posizione" del 50% ed azzera la c.d. "retribuzione di risultato" ai medici che optano per l'esercizio dell'attività extramuraria. Per giudicare la legittimità o meno della disposizione occorre preventivamente esaminare le caratteristiche delle due seguenti fattispecie di rapporto di lavoro dei medici:
La definizione data dalla legge (art. 15-quinquies n. 1), delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo è testualmente la seguente: "il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda........" La definizione, data dalla legge (art. 15-sexies delle caratteristiche del rapporto di lavoro di dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionali "extramuraria" è testualmente la seguente: "il rapporto di lavoro (extramurario) .... comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio etc. .... " Orbene, non vi è chi non veda come nelle due fattispecie si tratti di identica prestazione lavorativa e, infatti:
Dirigenti, infatti, sono per definizione, ormai, tutti i medici e per quanto riguarda quelli che svolgono lavoro extramurario, è la stessa rubrica dell'art. 15-sexies che li definisce "dirigenti sanitari" nonché il penultimo alinea del comma1, laddove tratta del volume delle prestazioni che, appunto, i singoli "dirigenti" medici extramurari sono tenuti ad assicurare. E' la stessa legge che si tradisce, a tal proposito, utilizzando, con riferimento alla prestazione lavorativa che il medico è tenuto a dare, la stessa seguente locuzione: "totale disponibilità" in tutte e due le fattispecie, sia nel rapporto di lavoro c.d. "esclusivo" che in quello c.d. "exramurario", cui pertanto spetta lo stesso trattamento economico sicché ingiusta è ogni decurtazione a danno dei medici inquadrati nel rapporto di lavoro c.d. exrtramurario. Detta ingiustificata ed iniquità palese si risolve in una vera e propria illegittimità costituzionale essendo detta previsione di decurtazione stipendiale (art. 72 L. N. 448/1998) in contrasto sia con l'art. 36 sia con l'art. 3 della Costituzione. Il legislatore stesso si è accorto del problema e cioè che, da una parte, non poteva che utilizzare lo stesso termine adoperato per il medico esclusivista "totale disponibilità" per caricare anche il medico extramurario di una piena prestazione di lavoro, per escludere una qualsivoglia minore prestazione di lavoro e, dall'altra, accorgendosi delle conseguenze economiche di tale impostazione equalitaria di carico ha cercato almeno di modificare la terminologia a seguire di detta espressione, onde poter sostenere a posteriori una qualche difesa della norma di decurtazione stipendiale (viceversa indifendibile) e, così:
quasi che l'attività lavorativa nelle due tipologie fosse diversa, il che non è perché il non aver ripetuto l'allocuzione "funzioni dirigenziali" nella definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro extramurario, non cambia la sostanza della prestazione lavorativa che è comunque data da soggetto dirigente medico. A questo punto non rimane altro che denunciare l'illegittimità costituzionale di ogni decurtazione stipendiale stabilita dalla legge a parità di prestazione lavorativa e, a tal fine, suggerisco: in una prima fase spiccare diffide stragiudiziali (da notificare a mezzo Ufficiale Giudiziario o con ogni altro mezzo idoneo) alle Aziende Ospedaliere, da parte dei singoli medici, con cui si contesta l'abuso di ogni decurtazione stipendiale e si chiede l'immediato pagamento oltre interessi e rivalutazioni. Oltre i danni e sotto diffida di procedere a tutela giudiziaria. Una seconda fase in cui si ricorre al Pretore del Lavoro (dopo la riforma della Procedura Civile all'attuale Giudice Unico del Tribunale quale Giudice monocratico) per la condanna dell'Azienda al pagamento di quanto spettante, in tale fase va sollevata l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 73 L. N. 448/1998. Il tutto innescando una specie di "bomba ad orologeria" economica a carico delle Aziende ospedaliere che accumuleranno debiti nei confronti dei singoli medici dipendenti, gravati di interessi, rivalutazione e danni. Il mio Studio è a completa disposizione per passare alla prima fase per spiccare, cioè, la diffida da parte dei singoli medici nei confronti delle Aziende Ospedaliere onde mettere in mora e richiedere il pagamento delle illegittime decurtazioni appena operate. Salva ogni altra iniziativa anche preventiva. Avv. Francesco Costa Angeli |
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