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Non tutti sanno che….. ( pillole
utili alla professione medica )
A cura di Marcello Costa Angeli
ONORARI PER LE PRESTAZIONI MEDICO
CHIRURGICHE
La
legge n. 244/63 prevede:
·
Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è
fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a
quelli stabiliti nella tariffa minima.
·
Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli
onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti
i minimi deliberati.
·
Sono
vietati i compensi forfettari.
·
Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22
alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le
visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.
·
Le
prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.
·
L'accordo
con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio
dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, ma deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso
deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione il parere non ha
detta efficacia.
La prima tariffa
minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche è stata
approvata con D.P.R. n. 1763/65 e non ha subito variazioni fino al Giugno 1992
data in cui è stato pubblicato sulla G.U. il D. P. R. 17/2/1992 di revisione.
L'art. 24 del codice deontologico attribuisce ai Consigli Direttivi degli Ordini
la facoltà di stabilire una tariffa professionale massima ai fini dell'equità
degli onorari.
DETERMINAZIONE
DELL'ONORARIO PROFESSIONALE
L'art.
2233, cod. civ. prevede una gerarchia tra i vari
criteri di determinazione del compenso per l'opera prestata dal professionista.
·
In primo luogo è vincolante l'accordo tra le parti. In assenza di questo, il Giudice applica le tariffe puntuali
eventualmente esistenti o gli usi. Nell'ipotesi in cui manchino anche le tariffe
e gli usi, il Giudice determina l'onorario dopo aver acquisito il parere del
competente Ordine.
·
Il
medico non può ritenersi vincolato da richieste di compenso fatte in via
amichevole se, venuto a mancare l'accordo tentato in tal modo, sia costretto a
rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere la condanna del paziente a
pagare quanto dovuto.
·
E'
prevista inoltre l'applicazione dei criteri dell'importanza dell'opera e della
salvaguardia del decoro professionale ai fini della
determinazione del compenso dovuto al medico libero professionista solo in caso
di controversia.
Peraltro, l'art. 2 Legge n. 244/63 prevede che,
tenuto conto dei minimi tariffari, l'accordo avvenga sulla base di onorari equi,
e ad eccezione della facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, vieta
al medico l'applicazione di onorari inferiori a quelli minimi. Tuttavia,
l'eventuale accordo intercorso tra medico e paziente che contempli un compenso
di importo inferiore a quello minimo stabilito in tariffa è comunque valido ed
efficace, in questo caso però il medico può essere sottoposto a procedimento
disciplinare. Quanto ad accordi che pattuiscano onorari superiori ai massimi
ordinistici, sono validi come disposto dagli artt. 2230 e segg. Cc se esiste una
accettazione preventiva espressa dal paziente
preferibilmente in forma scritta.
IL PARERE DI
COMPETENZA DELL'ORDINE PROFESSIONALE CIRCA LA CONGRUITÀ' DEGLI ONORARI
Qualora non vi
sia accordo per quanto riguarda l'onorario, entrambe le parti contrattuali
possono rivolgersi, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'Ordine
professionale di appartenenza del medico per ottenere un parere circa la
congruità del compenso richiesto.
·
L'Ordine
professionale è legittimato a verificare la congruità degli onorari in base ai poteri conferitigli dalla legge n. 233, in base al quale
esso deve interporsi, se richiesto, nelle controversie professionali del medico,
procurando la conciliazione della vertenza e in caso di mancato accordo dando il
suo parere su di essa.
·
Il
parere ha efficacia vincolante solo se medico e paziente comunicano per
iscritto all'Ordine la decisione di adeguarsi ad esso prima che una
deliberazione sulla parcella sia stata effettuata.
·
Il medico può richiedere parere circa l'onorario richiesto al paziente,
ma da questi non corrisposto, anche al fine di un'eventuale tutela in sede
giudiziaria.
·
Il
credito del medico decade dopo tre anni (art. 2956 cod. civ.), ma se
prima che tale tempo sia trascorso, il medico compie un atto come quello sopra
citato o sollecita il pagamento dell'onorario mediante richiesta
extragiudiziale, la decadenza viene interrotta e riparte de zero ai sensi degli
artt. 2943, 2944 e 2945 cod. civ.. Secondo la Suprema Corte spetta al
professionista fornire la prova sia dell’incarico affidatogli sia delle
prestazioni effettuate, sia dell’onorario pattuito.
·
Il
medico e l’odontoiatra poiché esercenti una pubblica professione
per la quale esiste una tariffa legalmente approvata possono
produrre una ingiunzione di pagamento tramite ricorso al Giudice ordinario ( art. 633 cpc ). Su tale ingiunzione il debitore può fare
opposizione ma nel conseguente giudizio di merito spetterà a lui l’onere
delle prove eccepite. L’istanza al Giudice deve essere accompagnata dalla
parcella preventivamente convalidata dall’Ordine.
·
Il medico può ottenere il parere dell'Ordine anche senza che, in via
pregiudiziale, venga esperito il tentativo di conciliazione contemplato
dall'art. 3 lett. g del D.L.C.P.S. n. 233/46.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 1118/61, ha
affermato che tale articolo prevede soltanto un'attività di interposizione
dell'Ordine per conciliare le vertenze tra medico e cliente che resta
subordinata alla richiesta degli interessati.
II giudizio di congruità viene espresso dal competente
organo collegiale dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli
Odontoiatri.
Con l'istituzione dell'Albo degli Odontoiatri, Legge n.
409/85, gli organi competenti al rilascio del parere di congruità sono la
Commissione per gli iscritti nell'Albo dei Medici e la Commissione per gli
iscritti nell'Albo degli Odontoiatri a seconda dell'Albo cui l'interessato è
iscritto.
Qualora si tratti di medici iscritti in entrambi gli Albi e
la prestazione resa inerisca l'odontoiatria, la competenza è della Commissione
per gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri.
Per la determinazione del parere, l'Ordine, tenuti presenti
i minimi previsti in tariffa e le maggiorazioni di cui all'art. 3 Legge n. 244,
è legittimato a prendere in considerazione elementi oggettivi quali la
difficoltà di esecuzione della prestazione o comunque l'impegno che essa
comporta e elementi soggettivi come ad es. la qualifica professionale del
medico.
RICHIESTA Dl
PARERE Dl CONGRUITÀ
Fac-simile da riprodursi su foglio di carta intestata.
Alla Commissione per gli iscritti nell'Albo
dei.................................................................Il
sottoscritto (1).................................. abitante
in......................................
Via................................................... n.............. tel.................................
iscritto nell'Albo
dei.......................................................................................
con posizione n............................................(2) fa presente che,
dal..........................al...............................ha effettuato in
favore del Sig...................................................................(3)
abitante in.....................................
Via..............................................................n..............le
seguenti prestazioni professionali (4):
L....................................................
L....................................................
Totale onorario
L..........................
Acconti (5)
L.................................
Somma residua
L..........................
Poiché il paziente risulta tuttora insolvente, il
sottoscritto chiede che codesto Ordine voglia esprimere parere di congruità in
merito ai predetti onorari (6).
NOTE
(1) Il medico può chiedere la congruità degli onorari solo
in relazione a prestazioni professionali effettuate personalmente.
(2) Specificare l'eventuale titolo di specializzazione che
deve essere depositato in originale o copia legale.
(3) Nella ipotesi in cui le prestazioni siano state
effettuate per conto di altri (ad esempio nel caso di minori, ai quali le
prestazioni vengono rese per conto dei genitori) indicare anche il nominativo e
l'abitazione dei medesimi. Nel caso in cui i pazienti siano componenti di uno
stesso nucleo familiare indicare partitamente per ognuno le prestazioni
effettuate.
(4) L'elencazione delle varie prestazioni deve essere
puntuale con i relativi onorari indicati (es. n. 20 visite domiciliari L. ). Per
prestazioni odontoiatriche indicare i quadranti. Se le prestazioni sono state
rese presso una casa di cura privata indicare la denominazione e la sede.
(5) Riportare gli importi di eventuali acconti versati dal
paziente che devono essere comprovati esibendo copia della relativa ricevuta
fiscale.
(6) Specificare se si richiede o meno tentativo di
conciliazione.
La domanda deve essere corredata da una marca da bollo di
lire 15.000 per il parere della competente Commissione.
Milano li 08.04.2001 |
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