08.04.2001

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Non tutti sanno che….. ( pillole utili alla professione medica )
A cura di Marcello Costa Angeli
ONORARI PER LE PRESTAZIONI MEDICO CHIRURGICHE
La legge n. 244/63 prevede:
·       Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima.
·       Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi deliberati.
·       Sono vietati i compensi forfettari.
·       Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.
·       Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.
·       L'accordo con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, ma deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione il parere non ha detta efficacia.
La prima tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche è stata approvata con D.P.R. n. 1763/65 e non ha subito variazioni fino al Giugno 1992 data in cui è stato pubblicato sulla G.U. il D. P. R. 17/2/1992 di revisione. L'art. 24 del codice deontologico attribuisce ai Consigli Direttivi degli Ordini la facoltà di stabilire una tariffa professionale massima ai fini dell'equità degli onorari.
DETERMINAZIONE DELL'ONORARIO PROFESSIONALE
L'art. 2233, cod. civ. prevede una gerarchia tra i vari criteri di determinazione del compenso per l'opera prestata dal professionista.
·       In primo luogo è vincolante l'accordo tra le parti. In assenza di questo, il Giudice applica le tariffe puntuali eventualmente esistenti o gli usi. Nell'ipotesi in cui manchino anche le tariffe e gli usi, il Giudice determina l'onorario dopo aver acquisito il parere del competente Ordine.
·       Il medico non può ritenersi vincolato da richieste di compenso fatte in via amichevole se, venuto a mancare l'accordo tentato in tal modo, sia costretto a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere la condanna del paziente a pagare quanto dovuto.
·       E' prevista inoltre l'applicazione dei criteri dell'importanza dell'opera e della salvaguardia del decoro professionale ai fini della determinazione del compenso dovuto al medico libero professionista solo in caso di controversia.
Peraltro, l'art. 2 Legge n. 244/63 prevede che, tenuto conto dei minimi tariffari, l'accordo avvenga sulla base di onorari equi, e ad eccezione della facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, vieta al medico l'applicazione di onorari inferiori a quelli minimi. Tuttavia, l'eventuale accordo intercorso tra medico e paziente che contempli un compenso di importo inferiore a quello minimo stabilito in tariffa è comunque valido ed efficace, in questo caso però il medico può essere sottoposto a procedimento disciplinare. Quanto ad accordi che pattuiscano onorari superiori ai massimi ordinistici, sono validi come disposto dagli artt. 2230 e segg. Cc se esiste una accettazione preventiva espressa dal paziente preferibilmente in forma  scritta.
IL PARERE DI COMPETENZA DELL'ORDINE PROFESSIONALE CIRCA LA CONGRUITÀ' DEGLI ONORARI
Qualora non vi sia accordo per quanto riguarda l'onorario, entrambe le parti contrattuali possono rivolgersi, sia congiuntamente che disgiuntamente, all'Ordine professionale di appartenenza del medico per ottenere un parere circa la congruità del compenso richiesto.
·       L'Ordine professionale è legittimato a verificare la congruità degli onorari in base ai poteri conferitigli dalla legge n. 233, in base al quale esso deve interporsi, se richiesto, nelle controversie professionali del medico, procurando la conciliazione della vertenza e in caso di mancato accordo dando il suo parere su di essa.
·       Il parere ha efficacia vincolante solo se medico e paziente comunicano per iscritto all'Ordine la decisione di adeguarsi ad esso prima che una deliberazione sulla parcella sia stata effettuata.
·       Il medico può richiedere parere circa l'onorario richiesto al paziente, ma da questi non corrisposto, anche al fine di un'eventuale tutela in sede giudiziaria.
·       Il credito del medico decade dopo tre anni (art. 2956 cod. civ.), ma se prima che tale tempo sia trascorso, il medico compie un atto come quello sopra citato o sollecita il pagamento dell'onorario mediante richiesta extragiudiziale, la decadenza viene interrotta e riparte de zero ai sensi degli artt. 2943, 2944 e 2945 cod. civ.. Secondo la Suprema Corte spetta al professionista fornire la prova sia dell’incarico affidatogli sia delle prestazioni effettuate, sia dell’onorario pattuito.
·       Il medico e l’odontoiatra poiché esercenti una pubblica professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata possono produrre una ingiunzione di pagamento tramite ricorso al Giudice ordinario ( art. 633 cpc ). Su tale ingiunzione il debitore può fare opposizione ma nel conseguente giudizio di merito spetterà a lui l’onere delle prove eccepite. L’istanza al Giudice deve essere accompagnata dalla parcella preventivamente convalidata dall’Ordine.
·       Il medico può ottenere il parere dell'Ordine anche senza che, in via pregiudiziale, venga esperito il tentativo di conciliazione contemplato dall'art. 3 lett. g del D.L.C.P.S. n. 233/46.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 1118/61, ha affermato che tale articolo prevede soltanto un'attività di interposizione dell'Ordine per conciliare le vertenze tra medico e cliente che resta subordinata alla richiesta degli interessati.
II giudizio di congruità viene espresso dal competente organo collegiale dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Con l'istituzione dell'Albo degli Odontoiatri, Legge n. 409/85, gli organi competenti al rilascio del parere di congruità sono la Commissione per gli iscritti nell'Albo dei Medici e la Commissione per gli iscritti nell'Albo degli Odontoiatri a seconda dell'Albo cui l'interessato è iscritto.
Qualora si tratti di medici iscritti in entrambi gli Albi e la prestazione resa inerisca l'odontoiatria, la competenza è della Commissione per gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri.
Per la determinazione del parere, l'Ordine, tenuti presenti i minimi previsti in tariffa e le maggiorazioni di cui all'art. 3 Legge n. 244, è legittimato a prendere in considerazione elementi oggettivi quali la difficoltà di esecuzione della prestazione o comunque l'impegno che essa comporta e elementi soggettivi come ad es. la qualifica professionale del medico.
RICHIESTA Dl PARERE Dl CONGRUITÀ
Fac-simile da riprodursi su foglio di carta intestata.
Alla Commissione per gli iscritti nell'Albo dei.................................................................Il sottoscritto (1).................................. abitante in...................................... Via................................................... n.............. tel................................. iscritto nell'Albo dei....................................................................................... con posizione n............................................(2) fa presente che, dal..........................al...............................ha effettuato in favore del Sig...................................................................(3) abitante in..................................... Via..............................................................n..............le seguenti prestazioni professionali (4):
L....................................................
L....................................................
Totale onorario L..........................
Acconti (5) L.................................
Somma residua L..........................
Poiché il paziente risulta tuttora insolvente, il sottoscritto chiede che codesto Ordine voglia esprimere parere di congruità in merito ai predetti onorari (6).
NOTE
(1) Il medico può chiedere la congruità degli onorari solo in relazione a prestazioni professionali effettuate personalmente.
(2) Specificare l'eventuale titolo di specializzazione che deve essere depositato in originale o copia legale.
(3) Nella ipotesi in cui le prestazioni siano state effettuate per conto di altri (ad esempio nel caso di minori, ai quali le prestazioni vengono rese per conto dei genitori) indicare anche il nominativo e l'abitazione dei medesimi. Nel caso in cui i pazienti siano componenti di uno stesso nucleo familiare indicare partitamente per ognuno le prestazioni effettuate.
(4) L'elencazione delle varie prestazioni deve essere puntuale con i relativi onorari indicati (es. n. 20 visite domiciliari L. ). Per prestazioni odontoiatriche indicare i quadranti. Se le prestazioni sono state rese presso una casa di cura privata indicare la denominazione e la sede.
(5) Riportare gli importi di eventuali acconti versati dal paziente che devono essere comprovati esibendo copia della relativa ricevuta fiscale.
(6) Specificare se si richiede o meno tentativo di conciliazione.
La domanda deve essere corredata da una marca da bollo di lire 15.000 per il parere della competente Commissione.
 

 

Milano li 08.04.2001

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Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta in data : 24 maggio 2007