31.03.2001

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La 229 e poi il 517, tra i numeri il difficile rapporto tra medici ospedalieri ed universitari 

La professione medica si compone di molte specialità che in sinergia assicurano la globalità delle cure ai cittadini Italiani. Nell’ambito delle diverse competenze i livelli di assistenza si integrano. La strada naturale del paziente procede dal medico di medicina generale al consulto dello specialista ambulatoriale sino al trattamento medico, integrato e plurispecialistico, fornito dalle cure ospedaliere. Su questa realtà, teoricamente sinergica, inseriamo l’attività assistenziale prestata nel S.S.N. dai colleghi medici Universitari che svolgono come primo fine una attività didattica. Tale percorso logico evidenzia come l’attività universitaria sembra non collocarsi naturalmente nella catena assistenziale, ma vi si inserisce richiedendo un’implementazione, per poter dare spazio alla complementare attività clinica che caratterizza il ruolo del medico d’Ateneo. Questa condizione , come in un sistema informatico complesso, necessita di un’interfaccia di dialogo, per la corretta integrazione delle parti. Normalmente è costituita da complessi riferimenti normativi che operano in forma di convenzione stabilendo il rapporto tra Università ed enti del S.S.N.

La diversa finalità degli Atenei si realizza in Italia, diversamente da altri paesi, con la dipendenza dei colleghi medici universitari a da un diverso ministero. Il differente status giuridico concorre da sempre a complicare l’integrazione delle loro funzioni con quelle del Servizio Sanitario Nazionale. Le diversità giuridiche, organizzative e di obiettivi devono però trovare una soluzione che crei un fattivo connubio con il S.S.N. perché è universalmente riconosciuto che l’attività di insegnamento della medicina sia naturalmente inscindibile dalla attività assistenziale.

L’ attuale tendenza ad un insegnamento che assicuri non solo una docenza “ex catedra” ma un ottimale rapporto tutoriale tra studenti e docenti necessita di organici professionali molto ampli e di volumi prestazionali elevati, per assicurare una attività pratica che rientri nell’ambito delle direttive comunitarie. Non è possibile pensare di assicurare un insegnamento di qualità solo utilizzando le risorse afferenti esclusivamente alle realtà degli Atenei. L’integrazione degli enti e dei dipendenti del S.S.N. è quindi una necessità inderogabile.

Ma allora se da un lato assume valore di postulato l’inscindibilità dell’insegnamento dalla pratica clinica dell’ assistenza per i medici universitari, dall’altro è oggi necessario riconoscere tale stesso valore all’attività dei colleghi ospedalieri e del territorio ( perché il medico è prevalentemente del territorio ! ) quando vengono coinvolti nella formazione universitaria.

Oggi si pensa di realizzare questa nuova realtà con la strutturazione degli Ospedali d’Insegnamento, costituiti secondo il D.lg. 517 del 21 dicembre 1999 dai presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia. Tali strutture si affiancano ai già noti Policlinici Universitari a gestione diretta. Tuttavia il D.lg. 517 è ancora ben lontano dall’ essere applicato. La materia che tale atto legislativo regola risentirà inoltre notevolmente del conflitto politico in corso per l’ elaborazione della stesura degli appositi protocolli di intesa tra Regioni e Università a cui dovranno poi rimettersi le applicazioni aziendali.

Pur essendo “in fieri” l’applicazione normativa di queste realtà, l’insegnamento universitario prosegue, come i doveri assistenziali dei medici d’Ateneo in collaborazione con le Aziende e gli obblighi di insegnamento. Prosegue anche la ricerca e l’attività tutoriale e d’insegnamento dei colleghi dipendenti dal S.S.N. negli ambiti universitari. Ciò necessita la costruzione di forme di collaborazione propedeutiche all’applicazione del citato D.Leg. utili per ridurre i conflitti che si formano in condizioni di vacanza legislativa.

Il difficile rapporto Università/S.S.N. trova una giusta comprensione nel timore della maggioranza dei medici del S.S.N. di vedere le loro carriere limitate, e gli spazi operativi di lavoro ridotti, dalla minoranza numerica dei colleghi universitari che operano soprattutto nell’ambito dei posti apicali. Nello stesso tempo gli Atenei dovendo assicurare il loro fine didattico istituzionale con uno status di minoranza di risorse professionali e territoriali ha effettivamente bisogno di una grande autonomia, e ciò sembra richiedere l’occupazione dei posti apicali della dirigenza medica, pur operando in strutture non proprie ma in convenzione con il S.S.N.

La conflittualità tra le parti è quindi cosa nota e difficile da superare; ancor più nella realtà odierna, dove le Aziende devono operare nel rispetto dei limiti di bilancio e degli obiettivi. Sono note le difficoltà che si riscontrano nelle Aziende in cui opera una presenza universitaria, dove si tendono a prolungare i tempi delle degenze per le necessità della ricerca finalizzata, con ovvio incremento dei costi. Il decreto 31.7.1997 riconosce tale situazione e prevede che a tali strutture la Regione provveda ad integrare i maggiori costi affrontati per i fini didattici, corrispondendo una maggiorazione percentuale dell’attività assistenziale nell’ambito di un incremento 3/8 % del fatturato. Ritengo personalmente tale percentuale insufficiente al reale ripiano dei maggiori costi sostenuti. Infatti se ci rivolgiamo ad altre realtà dove sistemi simili sono già operativi da tempo, troviamo forme di perequazione ben più consistenti, come in USA, dove le strutture equivalenti ai nostri Ospedali d’Insegnamento ricevono una maggiorazione del valorizzato di ca. il 40% del fatturato.

Se da un lato sulla integrazione economica esiste una diversità di pensiero sulla congruità della doverosa integrazione, dall’altro si concorda sulla evidente necessità di tale istituto. Purtroppo poca risonanza viene data al riconoscimento formale e sostanziale della attività didattica dei medici del S.S.N., e ritengo del tutto inappropriati o meglio quasi inconsistenti sia i principi sia gli strumenti di integrazione disponibili per tale obiettivo. Infatti, spesso l’impegno dei medici dipendenti dal S.S.N. finalizzato allo svolgimento di ricerca e didattica è quasi sempre sottovalutato, tanto che il coinvolgimento mentre è sempre sostanziale, di fatto, risulta invece del tutto formale quanto a peso istituzionale, pur essendo indispensabile.

Se si vuole superare lo stato attuale di conflittualità tra le parti, nell’interesse del comune ben operare, bisogna che l’integrazione università/S.S.N. preveda che tutto il personale sia soggetto alle medesime regole e ai medesimi diritti e doveri poiché opera in sinergia seppure con funzioni diverse. La collaborazione dovrà essere tanto fattiva che il coinvolgimento negli obiettivi sia didattici che di assistenza non sia solo formale ma reale. E’ auspicabile che ovunque si sviluppi un integrazione tra Ateneo e S.S.N. operi una Commissione Paritetica per la gestione dei rapporti convenzionali dotata di reali poteri di arbitrato fra le parti e che rispetti la distribuzione proporzionale dei ruoli professionali coinvolti nel rapporto istituzionale.

Il richiamo all’etica e al giusto modo di collaborare nell’ambito della disciplina ordinistica deve comunque essere il fattore che permetta di superare tutto ciò che ogni spazio normativo non potrà mai puntigliosamente regolare. 

Principi del D.L. 517 del 21 dicembre 1999. 

  1. L’atto Aziendale del Direttore Generale , previa intesa con il Rettore, individua i professori e ricercatori universitari da coinvolgere nelle attività assistenziali.
  2. La sospensione dell’obbligo d’attività assistenziale per i professori ed i ricercatori avviene nei casi d’attesa previsti dal DPR 11/7/1980n.382 art. 12,13 e 17
  3. La revoca del rapporto avviene per trasferimento, per collocamento a riposo o dimissioni, per cessazione delle attività assistenziali
  4. Lo stato giuridico dei professori e ricercatori rimane inalterato
  5. Per quanto riguarda l’attività assistenziale si applicano ai professori e ricercatori le norme stabilite per il personale del S.S.N.
  6. Il personale universitario risponde per i doveri assistenziali al Direttore Generale
  7. Le attività assistenziali devono integrarsi con quelle assistenziali
  8. Ai professori di prima fascia a cui non sia stato assegnato un incarico di direzione di struttura viene affidata una responsabilità e gestione intradipartimentale con assimilazione alla direzione di struttura complessa
  9. Anche ai professori di seconda fascia può essere affidato un incarico ricompresso al punto 8 con assimilazione alla gestione di una struttura semplice
  10. L’attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura complessa al personale universitario è effettuata dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore
  11. L’attribuzione e la revoca al personale universitario degli incarichi di struttura semplice e professionali è effettuata dal Direttore Generale su proposta del responsabile di struttura complessa
  12. Il personale universitario è soggetto alle valutazioni e verifiche previste per il personale del S.S.N. secondo le modalità individuate dal collegio tecnico. La valutazione negativa va comunicata al Rettore per i provvedimenti relativi
  13. I direttori di dipartimento ad attività integrata sono nominati dal Direttore Generale d’intesa con il Rettore
  14. L’opzione di attività assistenziale non esclusiva impedisce l’accesso alle cariche dirigenziali di direzione di struttura e dei programmi interdipartimentali
  15. E’ prevista la possibilità di conversione dell’opzione universitaria alla attività assistenziale esclusiva ogni fine anno
  16. La conversione dall’opzione di attività assistenziale esclusiva è prevista nei casi di mutamento dello stato giuridico, mutamento del settore scientifico-disciplinare, trasferimento a diverso ateneo di altra regione, seguito di una sospensione del rapporto
  17. Spetta al personale universitario lo stesso trattamento economico complessivo del personale del S.S.N. prevedendo quindi un compenso perequativo aziendale
  18. Spetta al personale dipendente del S.S.N. l’accesso ai fondi di ateneo previsti per l’incentivazione di tale impegno secondo modalità dettate dai protocolli di intesa
  19. L’attività didattica svolta dal personale dipendente dal S.S.N. è effettuata nell’ambito dell’orario di servizio

 

Marcello Costa Angeli

 

Milano li 31.03.2001

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Questa pagina è stata aggiornata l'ultima volta in data : 24 maggio 2007