Le
Modifiche
(
In colorato )
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229
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Schema di
D.lgs ex legge 419/98
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d.lgs
502/1992
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza medica e delle
professioni sanitarie
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza medica e delle
professioni sanitarie
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza sanitaria
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Articolo 15
Disciplina della Dirigenza del ruolo sanitario
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1 . La dirigenza sanitaria è collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,
articolato in
tipologie di incarico corrispondenti alle diverse graduazioni
di responsabilità professionali e gestionali. Nell’ambito
delle tipologie di incarico vengono assegnate specifiche funzioni in
relazione alla articolazione degli obiettivi e dei servizi da espletare.
In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in
conformità ai principi ed alle disposizioni del presente decreto,
modalità attuative sulle disposizioni per l’assegnazione, valutazione
e verifica degli incarichi dirigenziali.
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1 . La dirigenza sanitaria è collocata in un unico
ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello,
articolato in posizioni funzionali corrispondenti alle diverse
graduazioni di responsabilità professionali e gestionali. In sede di
contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai
principi ed alle disposizioni del presente decreto, modalità attuative
sulle disposizioni per l’assegnazione, valutazione e verifica degli
incarichi dirigenziali.
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1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata
in due livelli.
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1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata
in due livelli.
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Invariato
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2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
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2. I dirigenti di primo livello svolgono le attività
e le prestazioni inerenti la propria competenza professionale, con
ambiti propri di autonomia operativa e responsabilità professionale e
nel rispetto della collaborazione multiprofesionale. I dirigenti ai
quali sia attribuita la responsabilità di una struttura, non riservata
alla responsabilità di un dirigente di secondo livello, esercitano
altresì le funzioni di cui all’articolo 15-ter.
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2. Al personale medico e delle altre professionalità
sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di
collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi
ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da
attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale
medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono
attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da
attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella
stessa e l’adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il
corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al
dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in
caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi
degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici: al
dirigente delle altre professioni sanitarie aspettano gli indirizzi e le
decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente
a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai
settori o moduli organizzativi di cui agli articolo 47 e 116 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990 n. 384, ridefiniti ai
sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono conferiti dal
direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le
procedure di cui all’articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il
personale dirigente del ruolo sanitario si applica il dispositivo
dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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3. L'attività dei
dirigenti sanitari è caratterizzata,nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico-professionale i
cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e
verifica, sono progressivamente ampliati.
L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si
consegue mediante il completamente di un percorso formativo di durata
triennale per le specialità mediche, e quinquennale per quelle
chirurgiche. I momenti formativi del percorso sono definiti dalle società
scientifiche delle varie specializzazioni d'intesa con il ministero
della Sanità. La realizzazione dei percorsi rientra tra gli obiettivi
di risultato dei dirigenti di struttura da valutare ai fini della
verifica.
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3. La dirigenza sanitaria è caratterizzata, nello
svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia
tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi
momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati.
L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si
esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale,
nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi,
valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati
all’efficace utilizzo delle risorse ed all’erogazione di prestazioni
appropriate e di qualità.
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3. Ai dirigenti del secondo livello sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze
professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura,
da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella
stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il
corretto espletamento del servizio. Spettano al dirigente medico
appartenente al secondo livello dirigenziale gli indirizzi e, in caso di
necessità e urgenza, le decisioni sulle scelte da adottare per attività
e interventi con finalità preventive, diagnostiche o riabilitative.
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3. Al primo livello della dirigenza del ruolo
sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono
partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente
profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini
ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina.
Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale
incarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale
all’esercizio delle funzioni di direzione di cui all’articolo 17.
L’attribuzione dell’incarico viene effettuata, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal
direttore generale sulla base del parere di un’apposita commissione di
esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è
composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina
oggetto
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Articolo
15-bis
Funzioni dei
dirigenti responsabili di struttura
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Articolo
15-bis
Funzioni dei
dirigenti responsabili di struttura
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Articolo
15-bis
Funzioni dei
dirigenti responsabili di struttura
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invariato
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1. L’atto aziendale di cui all’articolo 3,
comma 1 bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al
direttore sanitario, al direttore socio-sanitario nonché ai direttori
di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti,
comprese le decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno, per
l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico
aziendale e nel budget generale d’azienda.
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1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma
1-bis disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al
direttore sanitario, al direttore socio-sanitario nonché ai direttori
di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti,
comprese le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per
l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico aziendale
e nel budget generale d'azienda.
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2. La direzione delle strutture e degli uffici è
affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti
nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria,
delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter.
(
sopprimere il resto ) .
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2. La direzione delle strutture e degli uffici è
affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti
nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria,
delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter. Il rapporto dei
dirigenti è esclusivo fatto salvo quanto previsto in via transitoria
per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15-sexies. Sono soppressi i
rapporti di lavoro a tempo definito o comunque parziale nonché
eventuali diversi rapporti di lavoro derivanti da precedenti
ordinamenti. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le
modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi entro un biennio
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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2. La direzione delle strutture e degli uffici è
affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti
nell'atto di cui al comma 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è
esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. Sono soppressi i rapporti
di lavoro a tempo definito o comunque parziale nonché eventuali diversi
rapporti di lavoro derivanti da precedenti ordinamenti. I contratti
collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di
regolarizzazione dei rapporti soppressi entro un biennio dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvedendo all'inquadramento
del personale interessato in posti in organico già finanziati a tempo
pieno.
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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Articolo
15-quater
Esclusività
del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
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1. I dirigenti sanitari, a tempo indeterminato ed a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di
lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre
1998 possono
optare per un contratto esclusivo in ogni momento e viceversa possono
rioptare per un contratto non esclusivo. Le norme di legge preesistenti
in materia sono abrogate.
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1. I dirigenti sanitari, a tempo indeterminato e a
tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di
lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre
1998, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
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1. I dirigenti sanitari di primo livello
dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i
dirigenti sanitari di secondo livello dirigenziale, con i quali sia
stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in
data successiva al 31 dicembre 1998, sono assoggettati al rapporto di
lavoro esclusivo.
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2Invariato
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2. I dirigenti, già in servizio alla data del 31
dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 , sono
tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione per il rapporto
esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente
abbia optato per il rapporto esclusivo
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2. I dirigenti sanitari, già in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro
esclusivo. L'azienda, in conformità con le direttive regionali e i
contratti collettivi di lavoro, individua le aree e le funzioni da
incentivare con specifici istituti anche economici, per il passaggio al
rapporto di lavoro esclusivo e definisce le relative decorrenze.
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3.
Il dirigente sanitario può in ogni momento, salvo il preavviso indicato
nel contratto individuale che comunque non può superare i 6 mesi,
recedere dal rapporto esclusivo mantenendo la posizione assegnata ma
perdendo le specifiche indennità di rapporto esclusivo.
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3. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo.
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3. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro
esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non
esclusivo.
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4. I contratti collettivi
di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire
ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nonché le
modalità applicative per l’attribuzione del trattamento economico….
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4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo
specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della
legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell’articolo 72 della legge 23
dicembre 1998, n.448.
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4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo
specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con
rapporto di lavoro esclusivo nonché le modalità applicative per
l'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo
1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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Articolo
15-quinquies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari comporta la disponibilità
nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda,
nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale e
disciplina posseduta, con impegno orario, contrattualmente definito, anche
in relazione alla realizzazione degli obiettivi convenuti.
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari comporta la totale
disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite
dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza
professionale e disciplina posseduta, con impegno orario,
contrattualmente definito, commisurato alla realizzazione degli
obiettivi attribuiti.
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1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti
sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della
posizione ricoperta e della competenza professionale e disciplina
posseduta, con impegno orario, non inferiore all'orario minimo
contrattualmente definito, commisurato alla realizzazione degli
obiettivi attribuiti.
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:
a)
il diritto all’esercizio di attività libero
professionale individuale in
tutte le discipline il cui esercizio è consentito dal possesso della
laurea in Medicina e Chirurgia, al di fuori dell’impegno di
servizio, con le modalità e i limiti stabiliti dai contratti di lavoro
e recepiti dall’atto di organizzazione aziendale; nell’ambito
di strutture diverse da quelle destinate all’attività istituzionale)
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto
all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di
fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio
di direzione strategica; resta fermo quanto disposto dal comma 11
dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
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2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
inoltre:
a) il diritto all'esercizio di attività libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio,
nell'ambito delle strutture aziendali con le modalità e i limiti
stabiliti dall'atto di organizzazione aziendale e dai contratti
collettivi di lavoro;
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b) la possibilità di
partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta
individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio,
all’interno delle strutture aziendali ovvero, previa convenzione, in
strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata;
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b) la possibilità di
partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe,
al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture
aziendali
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b) la possibilità di partecipazione ai proventi di
attività a pagamento svolta, in équipe, al di fuori dell'impegno di
servizio, all'interno delle strutture aziendali ovvero, previa
convenzione, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata;
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c)
la possibilità di partecipazione ai proventi di attività
professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le
predette attività siano svolte al di fuori dell’orario di
servizio, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite
le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle
attività di cui alle lettere a), b) e c) ed i criteri per
l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati
nonché al personale in rapporto non esclusivo e che presta la
propria collaborazione sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro
(al fine della partecipazione degli extra a programmi obbiettivo e al
risultato).
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c) la possibilità di
partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta
individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in
strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra
struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda
con le predette aziende e strutture;
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c) la possibilità di partecipazione ai proventi di
attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda,
quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di
servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo
programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei
servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui
alle lettere a), b) e c) e i criteri per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale
in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
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Invariato
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d) la possibilità di
partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a
pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano
svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione
dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda
stessa.
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5.
sopprimere
…
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3. Per assicurare un corretto ed equilibrato
rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero
professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva
delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può
comportare, per ciascun dipendente un volume di attività prestazionale
superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali. La disciplina
contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività
istituzionale e …
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3. Per assicurare un corretto ed equilibrato
rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero
professionale e per ridurre progressivamente le liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i
compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta
per cento di quello di servizio richiesto dall'azienda per i compiti
istituzionali. A tal fine devono essere fissati, per i singoli dirigenti
e per le équipe, i volumi di attività istituzionale che devono essere
comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero
professionale, prevedendo appositi organismi di verifica. Il direttore
generale, ove accerti la violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, dispone la sospensione dall'attività libero
professionale del dirigente o dell'équipe interessata per un periodo di
tempo non inferiore a tre mesi ovvero la restituzione dei proventi
percepiti per l'attività libero professionale svolta per un periodo di
tempo non inferiore a un mese.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui al
comma 2, lettera a) è
consentito l’uso del ricettario del Servizio Sanitario
Nazionale per la richiesta di prestazioni farmaceutiche o esami erogati
dal SSN.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui al
comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale.
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4. Nello svolgimento delle attività di cui al
comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario del Servizio
sanitario nazionale. In tutti i casi in cui si utilizza un ricettario
diverso da quello del Servizio sanitario nazionale, il dirigente medico
è tenuto a specificare sulla ricetta quali delle prestazioni e dei
farmaci prescritti potrebbero, nel rispetto delle procedure vigenti,
essere erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le
disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai dirigenti in
servizio con rapporto di lavoro non esclusivo.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura richiedono
risorse economiche aggiuntive che favoriscano il rapporto di lavoro
esclusivo.come scelta incentivata ma non obbligatoria . Per
struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione
organizzativa alla quale è attribuita, dall’atto aziendale di cui
all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse
umane, tecniche o finanziarie.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del
presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale
è attribuita, dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma
1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
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5. Gli incarichi di direzione di struttura
implicano il rapporto di lavoro esclusivo o l'opzione per l'esercizio
dell'attività libero professionale intramuraria. Per struttura, ai fini
del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa alla
quale è attribuita, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma
1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o
finanziarie.
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invariato
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6. Ai fini del presente decreto, si considerano
strutture complesse i dipartimenti e le unità operative definite
secondo i criteri di cui all’articolo 8-quater. Fino all’emanazione
del predetto decreto si considerano strutture complesse tutte le
strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di
secondo livello dirigenziale e quelle alle stesse assimilabili. Il
contratto disciplina le conseguenti ricadute sugli incarichi
dirigenziali in atto.
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6. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano
optato per il rapporto quinquennale ai sensi dell'articolo 15, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, conservano l'incarico di direzione della struttura alla
quale erano preposti alla predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono
sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999. In caso di verifica non
positiva, al dirigente sanitario interessato è conferito un incarico
professionale non comportante direzione di struttura in conformità con
le previsioni del contratto collettivo di lavoro. Contestualmente viene
reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.
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invariato
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7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni
funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano
optato per il rapporto quinquennale ai sensi dell’articolo 15 del
presente decreto, conservano l’incarico di direzione di struttura
complessa alla quale sono preposti alla predetta data del 31 dicembre
1998. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per
il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente interessato è confermato nell’incarico per ulteriori sette
anni. In caso di verifica non positiva, al dirigente è conferito un
incarico professionale non comportante direzione di struttura complessa
in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di
dirigente.
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7. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce
titolo di precedenza per l'accesso agli incarichi quinquennali di
secondo livello dirigenziale e per gli altri incarichi dirigenziali di
struttura nonché per gli incarichi didattici e di ricerca e per i
comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.
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8. Sopprimere
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8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce
titolo di preferenza per l’accesso agli incarichi di direzione di
struttura nonché per gli incarichi didattici e di ricerca e per i
comandi e i corsi di aggiornamento tecnico scientifico e professionale.
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8. Nelle strutture il cui dirigente responsabile
abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria i
dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo o che abbiano optato per
l'esercizio della libera professione intramuraria individuano un
coordinatore delle attività di cui al comma 2, con il compito di
assicurarne l'organizzazione e di concordarne le modalità attuative con
l'azienda, la direzione del presidio ospedaliero, del distretto o del
dipartimento e il responsabile dell'unità operativa.
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invariato
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9. Nelle strutture in cui il dirigente preposto ad
una struttura complessa abbia optato per l’esercizio della libera
professione extramuraria, i dirigenti con rapporto esclusivo individuano
un coordinatore delle attività libero professionali di cui al comma 2
con il compito di assicurarne l’organizzazione e di concordarne le
modalità attuative con l’azienda, la direzione del presidio
ospedaliero, del distretto del dipartimento e il responsabile
dell’unità operativa.
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9. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni
che saranno previste in relazione ai modelli gestionali e funzionali di
cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle
disposizioni di attuazione della delega stessa.
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invariato
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10. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche al personale di cui all’art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 3872, con le
specificazioni che saranno previste in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all’articolo 6 della legge 30 novembre 1995, n. 419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.
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invariato
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11. L’assimilazione al rapporto di lavoro
dipendente, disposta dall’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non si estende all’attività libero professionale svolta
fuori dalle strutture aziendali ai sensi del comma 2, lettera e, e
quella svolta in via straordinaria ai sensi dell’articolo 72, comma 11
della legge 448/98.
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività
libero professionale extramuraria
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività
libero professionale extramuraria
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Articolo
15-sexies
Caratteristiche
del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività
libero professionale extramuraria
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Il rapporto di lavoro dei
dirigenti sanitari in servizio al 31712/98
i quali, ai sensi …..abbiano comunicato al direttore generale
l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e
che non intendano revocare detta opzione, comporta la disponibilità
nell’ambito dell’impegno orario di servizio, stabilito dal CNL, per
la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle
attività professionali di competenza attribuite dal dirigente di
struttura, in accordo con il direttore generale
.
1.
Le penalizzazioni
economiche in materia di salario di risultato e di posizione previste
dalle norme vigenti sono abrogate.
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Testo ministeriale……
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1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in
servizio al 31 dicembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore
generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria
e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale
disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività
professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le
tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti
sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse
devono essere effettuate.
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Articolo
15-nonies
Limite
massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la
cessazione dei rapporti convenzionali
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Articolo
15-nonies
Limite
massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la
cessazione dei rapporti convenzionali
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1. Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è
stabilito al compimento del sessantottesimo
anno di età, fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per il predetto personale,
ai fini del divieto di cumulo, si applica, anche alle pensioni di
anzianità il regime proprio delle pensioni di vecchiaia. È abrogata la
legge 19 febbraio 1991, n. 50.
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1. Il limite massimo di età per il collocamento a
riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i dirigenti medici di secondo livello ai quali è conferito
incarico quinquennale, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio
1991, n. 50.
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Articolo 15-septies
Contratti a tempo determinato
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Articolo
15-septies
Contratto a tempo determinato
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1 I direttori generali possono conferire incarichi
per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti privatistici
a tempo determinato e a rapporto sia
esclusivo che non esclusivo,, entro il limite del dieci
per cento della dotazione organica della dirigenza, a
laureati di particolare e provata qualificazione professionale che
abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un decennio in funzioni
dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di
quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non
superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo
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1 I direttori generali possono conferire incarichi
per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due
per centro della dotazione organica della dirigenza, a laureati di
particolare e provata qualificazione professionale che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o
private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete
esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I
contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque
anni, con facoltà di rinnovo
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2. Le aziende unità sanitarie e le aziende
ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci
per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad
esclusione della dirigenza medica, ................
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2. Le aziende unità sanitarie e le aziende
ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma
precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore a
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad
esclusione della dirigenza medica, ................
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3. sopprimere
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3. Il trattamento economico è determinato sulla
base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del
Servizio sanitario nazionale
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invariato
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3. Per periodo di durata del contratto di cui al
comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di
servizio
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invariato
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4. Gli incarichi di cui al presente articolo,
conferiti sulla base di .direttive regionali, comportano l’obbligo per
l’azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico
della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari
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Art.
15-octies
Contratti
per l’attuazione di progetti finalizzati
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1. Per
l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività
ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere
possono, nei limiti delle risorse di cui all’art.1, comma 34-bis,
della legge 23 dicembre 96, n°662, a tal fine disponibili, assumere con
contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di
laurea in medicina e diploma di specializzazione, diploma di laurea
ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonchè di
abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista
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1. Per l’attuazione di progetti finalizzati, non
sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui
all’art.1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 96, n°662, a tal
fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo
determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma
universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di
titolo di abilitazione professionale, nonchè di abilitazione
all’esercizio della professione, ove prevista
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