11.11.2001

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12.12.2001

 

DOCUMENTO PROPOSITIVO DI MODIFICA DELLA 229

 

C.A.P.

( cartello associazioni della professione )

SNAMI _/ CIMO / COAS / Nuova ASCOTI / Medicina e Persona / Libertà Medica

 

1.    La promozione dell’esclusività va intesa come incentivazione alla libera scelta del professionista senza penalizzare la carriera e le aspirazioni di coloro che esperienza e professionalità, rappresentano una risorsa non sostituibile per il S.S.N.

2.    Viene incentivato l’utilizzo dell’esperienza e della professionalità dei Medici Dirigenti attraverso forme di promozione, di cooperazione e collaborazione interaziendale e azienda/territorio

3.    Si promuove il rapporto personale paziente/medico che viene incentivato anche nell’ambito aziendale come momento qualificante del servizio al cittadino inteso non come utente ma come persona che deve trovare nelle strutture del SSN un rapporto umanizzante

4.    Si qualifica la libertà di scelta del cittadino fornendo le prestazioni prescrittive comunque a carico del SSN indipendentemente se su parere fornito in ambito libero-professionale che in regime di visita erogata in strutture del SSN purchè il professionista sia dipendente dal SSN e quindi in tale veste accreditato a tali erogazioni dal suo ruolo istituzionale.

 

Il testo della modifica in formato Word

( NB -modifiche annotate con strumenti/revisioni/mostra revisioni, le modifiche effettuate su tale testo seguono le regole word di revisione )

 

 

 

 

 


Le Modifiche

( In colorato  )

229

Schema di D.lgs ex legge 419/98

d.lgs 502/1992

Articolo 15

Disciplina della Dirigenza medica e delle professioni sanitarie

Articolo 15

Disciplina della Dirigenza medica e delle professioni sanitarie

Articolo 15

Disciplina della Dirigenza sanitaria

Articolo 15

Disciplina della Dirigenza del ruolo sanitario

1 . La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in tipologie di incarico corrispondenti alle diverse graduazioni di responsabilità professionali e gestionali. Nell’ambito delle tipologie di incarico vengono assegnate specifiche funzioni in relazione alla articolazione degli obiettivi e dei servizi da espletare. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente decreto, modalità attuative sulle disposizioni per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali.

1 . La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in posizioni funzionali corrispondenti alle diverse graduazioni di responsabilità professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi ed alle disposizioni del presente decreto, modalità attuative sulle disposizioni per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali.

1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

Invariato

 

 

2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.

2. I dirigenti di primo livello svolgono le attività e le prestazioni inerenti la propria competenza professionale, con ambiti propri di autonomia operativa e responsabilità professionale e nel rispetto della collaborazione multiprofesionale. I dirigenti ai quali sia attribuita la responsabilità di una struttura, non riservata alla responsabilità di un dirigente di secondo livello, esercitano altresì le funzioni di cui all’articolo 15-ter.

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici: al dirigente delle altre professioni sanitarie aspettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articolo 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990 n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all’articolo 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il dispositivo dell’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata,nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si consegue mediante il completamente di un percorso formativo di durata triennale per le specialità mediche, e quinquennale per quelle chirurgiche. I momenti formativi del percorso sono definiti dalle società scientifiche delle varie specializzazioni d'intesa con il ministero della Sanità. La realizzazione dei percorsi rientra tra gli obiettivi di risultato dei dirigenti di struttura da valutare ai fini della verifica.

3. La dirigenza sanitaria è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse ed all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità.

3. Ai dirigenti del secondo livello sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio. Spettano al dirigente medico appartenente al secondo livello dirigenziale gli indirizzi e, in caso di necessità e urgenza, le decisioni sulle scelte da adottare per attività e interventi con finalità preventive, diagnostiche o riabilitative.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all’albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell’idoneità nazionale all’esercizio delle funzioni di direzione di cui all’articolo 17. L’attribuzione dell’incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un’apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto

Articolo 15-bis

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

Articolo 15-bis

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

Articolo 15-bis

Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura

 

invariato

1. L’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, al direttore socio-sanitario nonché ai direttori di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese le decisioni che impegnano l’azienda verso l’esterno, per l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico aziendale e nel budget generale d’azienda.

1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, al direttore socio-sanitario nonché ai direttori di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei compiti, comprese le decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico aziendale e nel budget generale d'azienda.

 

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter.

 

( sopprimere il resto ) .

 

 

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell’atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all’articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti è esclusivo fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15-sexies. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito o comunque parziale nonché eventuali diversi rapporti di lavoro derivanti da precedenti ordinamenti. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito o comunque parziale nonché eventuali diversi rapporti di lavoro derivanti da precedenti ordinamenti. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti soppressi entro un biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedendo all'inquadramento del personale interessato in posti in organico già finanziati a tempo pieno.

 

Articolo 15-quater

Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

Articolo 15-quater

Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

Articolo 15-quater

Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario

 

1. I dirigenti sanitari, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998 possono optare per un contratto esclusivo in ogni momento e viceversa possono rioptare per un contratto non esclusivo. Le norme di legge preesistenti in materia sono abrogate.

1. I dirigenti sanitari, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

1. I dirigenti sanitari di primo livello dirigenziale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché i dirigenti sanitari di secondo livello dirigenziale, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.

 

2Invariato

2. I dirigenti, già in servizio alla data del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 , sono tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione per il rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo

2. I dirigenti sanitari, già in servizio alla data del 31 dicembre 1998, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. L'azienda, in conformità con le direttive regionali e i contratti collettivi di lavoro, individua le aree e le funzioni da incentivare con specifici istituti anche economici, per il passaggio al rapporto di lavoro esclusivo e definisce le relative decorrenze.

 

3. Il dirigente sanitario può in ogni momento, salvo il preavviso indicato nel contratto individuale che comunque non può superare i 6 mesi, recedere dal rapporto esclusivo mantenendo la posizione assegnata ma perdendo le specifiche indennità di rapporto esclusivo.

3. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.

3. Il dirigente sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo.

 

4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nonché le modalità applicative per l’attribuzione del trattamento economico….

4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n.448.

4. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono lo specifico trattamento economico da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nonché le modalità applicative per l'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Articolo 15-quinquies

Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

Articolo 15-quinquies

Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

Articolo 15-quinquies

Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari

 

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale e disciplina posseduta, con impegno orario, contrattualmente definito, anche in relazione alla realizzazione degli obiettivi convenuti.

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale e disciplina posseduta, con impegno orario, contrattualmente definito, commisurato alla realizzazione degli obiettivi attribuiti.

1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale e disciplina posseduta, con impegno orario, non inferiore all'orario minimo contrattualmente definito, commisurato alla realizzazione degli obiettivi attribuiti.

 

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:

 

a)     il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale in tutte le discipline il cui esercizio è consentito dal possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, al di fuori dell’impegno di servizio, con le modalità e i limiti stabiliti dai contratti di lavoro e recepiti dall’atto di organizzazione aziendale; nell’ambito di strutture diverse da quelle destinate all’attività istituzionale)

 

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l’esercizio dell’attività professionale nelle seguenti tipologie:

a) il diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione strategica; resta fermo quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta inoltre:

 

 

 

a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali con le modalità e i limiti stabiliti dall'atto di organizzazione aziendale e dai contratti collettivi di lavoro;

 

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali ovvero, previa convenzione, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata;

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali

b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta, in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali ovvero, previa convenzione, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata;

 

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’orario di servizio, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) ed i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale in rapporto non esclusivo e che presta la propria collaborazione sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro (al fine della partecipazione degli extra a programmi obbiettivo e al risultato).

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;

c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro.

 

Invariato

d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa.

 

 

5.               sopprimere

 

 

 

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente un volume di attività prestazionale superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e …

3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e per ridurre progressivamente le liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto dall'azienda per i compiti istituzionali. A tal fine devono essere fissati, per i singoli dirigenti e per le équipe, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero professionale, prevedendo appositi organismi di verifica. Il direttore generale, ove accerti la violazione delle disposizioni di cui al presente comma, dispone la sospensione dall'attività libero professionale del dirigente o dell'équipe interessata per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi ovvero la restituzione dei proventi percepiti per l'attività libero professionale svolta per un periodo di tempo non inferiore a un mese.

 

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a) è consentito l’uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale per la richiesta di prestazioni farmaceutiche o esami erogati dal SSN.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera a), non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. In tutti i casi in cui si utilizza un ricettario diverso da quello del Servizio sanitario nazionale, il dirigente medico è tenuto a specificare sulla ricetta quali delle prestazioni e dei farmaci prescritti potrebbero, nel rispetto delle procedure vigenti, essere erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai dirigenti in servizio con rapporto di lavoro non esclusivo.

 

5. Gli incarichi di direzione di struttura richiedono risorse economiche aggiuntive che favoriscano il rapporto di lavoro esclusivo.come scelta incentivata ma non obbligatoria . Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è attribuita, dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

5. Gli incarichi di direzione di struttura implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è attribuita, dall’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

5. Gli incarichi di direzione di struttura implicano il rapporto di lavoro esclusivo o l'opzione per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa alla quale è attribuita, dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.

 

invariato

6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative definite secondo i criteri di cui all’articolo 8-quater. Fino all’emanazione del predetto decreto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale e quelle alle stesse assimilabili. Il contratto disciplina le conseguenti ricadute sugli incarichi dirigenziali in atto.

6. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, conservano l'incarico di direzione della struttura alla quale erano preposti alla predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999. In caso di verifica non positiva, al dirigente sanitario interessato è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto collettivo di lavoro. Contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

 

invariato

7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi dell’articolo 15 del presente decreto, conservano l’incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti alla predetta data del 31 dicembre 1998. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente interessato è confermato nell’incarico per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva, al dirigente è conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura complessa in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente.

7. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di precedenza per l'accesso agli incarichi quinquennali di secondo livello dirigenziale e per gli altri incarichi dirigenziali di struttura nonché per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale.

 

8. Sopprimere

 

 

8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per l’accesso agli incarichi di direzione di struttura nonché per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico scientifico e professionale.

8. Nelle strutture il cui dirigente responsabile abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo o che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria individuano un coordinatore delle attività di cui al comma 2, con il compito di assicurarne l'organizzazione e di concordarne le modalità attuative con l'azienda, la direzione del presidio ospedaliero, del distretto o del dipartimento e il responsabile dell'unità operativa.

 

invariato

9. Nelle strutture in cui il dirigente preposto ad una struttura complessa abbia optato per l’esercizio della libera professione extramuraria, i dirigenti con rapporto esclusivo individuano un coordinatore delle attività libero professionali di cui al comma 2 con il compito di assicurarne l’organizzazione e di concordarne le modalità attuative con l’azienda, la direzione del presidio ospedaliero, del distretto del dipartimento e il responsabile dell’unità operativa.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 382, con le specificazioni che saranno previste in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

 

invariato

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all’art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 3872, con le specificazioni che saranno previste in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all’articolo 6 della legge 30 novembre 1995, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa.

 

 

invariato

11. L’assimilazione al rapporto di lavoro dipendente, disposta dall’articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si estende all’attività libero professionale svolta fuori dalle strutture aziendali ai sensi del comma 2, lettera e, e quella svolta in via straordinaria ai sensi dell’articolo 72, comma 11 della legge 448/98.

 

 

Articolo 15-sexies

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionale extramuraria

Articolo 15-sexies

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionale extramuraria

Articolo 15-sexies

Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero professionale extramuraria

 

Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31712/98  i quali, ai sensi …..abbiano comunicato al direttore generale l’opzione per l’esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la disponibilità nell’ambito dell’impegno orario di servizio, stabilito dal CNL, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza attribuite dal dirigente di struttura, in accordo con il direttore generale .

 

 

1.      

Le penalizzazioni economiche in materia di salario di risultato e di posizione previste dalle norme vigenti sono abrogate.

Testo ministeriale……

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate.

 

Articolo 15-nonies

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

 

Articolo 15-nonies

Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali

 

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale è stabilito al compimento del sessantottesimo anno di età, fatta salva l’applicazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per il predetto personale, ai fini del divieto di cumulo, si applica, anche alle pensioni di anzianità il regime proprio delle pensioni di vecchiaia. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50.

 

1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i dirigenti medici di secondo livello ai quali è conferito incarico quinquennale, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50.

 

 

Articolo 15-septies

Contratti a tempo determinato

 

Articolo 15-septies

Contratto a tempo determinato

 

1 I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti privatistici a tempo determinato e a rapporto sia esclusivo che non esclusivo,, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e provata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un decennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo

1 I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per centro della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e provata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo

.

 

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore a dieci per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, ................

2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti da comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore a cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, ................

 

 

 

 

3. sopprimere

3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale

 

 

invariato

3. Per periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio

 

 

invariato

4. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di .direttive regionali, comportano l’obbligo per l’azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari

 

 

Art. 15-octies

Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati

 

 

 

 

 

1. Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’art.1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 96, n°662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di laurea in medicina e diploma di specializzazione, diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonchè di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista

 

1. Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’art.1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 96, n°662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonchè di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista

 

 

 

 

Milano 11.11.2001 Marcello Costa Angeli

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