Direttiva C. M.

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Legge 584
Legge 626
Direttiva C. M.
P.S.N. 2000 e fumo
D.L. Veronesi

 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 DICEMBRE 1995

 

 

Nel 1995 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge riguardante il divieto di fumare negli uffici pubblici composto dai seguenti articoli:

ARTICOLO 1

La presente direttiva, emessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera E), della legge 23 agosto 1988, n.400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado dalle istituzioni educative; dalle aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi e associazioni; dagli enti pubblici e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 2

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonchè i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, il regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinchè sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 11 novembre 1975, n.584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

ARTICOLO 3

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretati:
A) il divieto va applicato IN TUTTI I LOCALI UTILIZZATI, A QUALUNQUE TITOLO, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonchè dai privati esercenti servizi pubblici per l' esercizio delle relative attività, semprechè si tratti, in entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono offerti al pubblico;
B) PER LOCALE "APERTO AL PUBBLICO" SI INTENDE quello al quale la generalità' degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
C) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n.584, ancorchè non si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (Es.: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;
D) resta salva l' autonomia regolamentare e disciplinare delle ammnistrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
A) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti CARTELLE con l'indicazione del divieto stesso nonchè l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorita' cui compete accertare le infrazioni;
B) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascune di esse uno o piu' FUNZIONARI INCARICATI DI PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE di eventuali INFRAZIONI, di VERBALIZZARE e di RIFERIRNE all'autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689;
C) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della scrittura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all' osservanza del divieto, e curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
D) a cura dei PREFETTI saranno rilevati i dati in merito all'osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al ministro della Sanita' che ne riferisce in Parlamento.

ARTICOLO 4

Per l' attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
A) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti CARTELLI con l'indicazione del divieto stesso nonchè l' indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
B) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascune di esse uno o piu' FUNZIONARI INCARICATI DI PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE di eventuali INFRAZIONI, di VERBALIZZARE e di RIFERIRNE all' autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689;
C) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della scrittura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto, e curera' che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
D) a cura dei PREFETTI saranno rilevati i dati in merito all' osservanza nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al ministro della Sanita' che ne riferisce in Parlamento. 

 

 

 

Questa direttiva mobilita un notevole numero di persone nella battaglia contro il fumo.

Si parte dai titolari dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (art. 2): essi dovranno deliberare almeno una presa d'atto della direttiva, riproducendone il contenuto.

Vi sono poi gli operatori a contatto con il pubblico che dovranno apporre idonei cartelli (art. 4). Questi ultimi poi non possono limitarsi a ricordare il generico divieto di fumare ma contenere le leggi (584/1975, la presente direttiva e la delibera locale), le sanzioni che rischia il fumatore, il responsabile della vigilanza e l'autorità cui spetta la repressione.

Ma non è tutto, perchè i Dirigenti delle strutture incaricheranno specifici funzionari (1 o più) che potranno accertare e contestare le infrazioni, redigere verbali e riferire all'autorità competente (Sindaco, Prefetto, etc.). La verbalizzazione sarà) quella della legge 689/1981.

Anche la pubblica sicurezza sarà mobilitata, poichè‚ deve ricevere le richieste di intervento che i concessionari o esercenti di servizi pubblici devono richiedere "immediatamente". Quindi mentre per i LOCALI di ENTI PUBBLICI l'intervento deve essere del funzionario addetto (che da pubblico ufficiale può anche intimare di spegnere la sigaretta, verbalizzare il relativo rifiuto, chiedendo e ottenendo le generalità del fumatore come prevede l'art. 651 Codice Penale), per i LOCALI PRIVATI (dalle cliniche convenzionate alla Telecom, ai servizi esattoriali gestiti dalle banche etc.) occorrerà una telefonata al 112, 113, 117 o Vigili Urbani. Nei locali dei privati concessionari di servizi pubblici quindi, il fumatore potrà quindi allontanarsi senza essere fermato dal concessionario stesso: chi rischia è il soggetto tenuto a far osservare il divieto, perché, secondo interpretazioni più estensive, la direttiva parla anche di poteri disciplinari.

NOTE ESPLICATIVE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ANTIFUMO

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 ha esplicitato taluni principi contenuti nella legge 11 novembre 1975, nr.584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Tale direttiva ha definito, alla luce di alcune pronunce giurisprudenziali (in particolare la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione I°-bis, 17 marzo 1995, nr.462) l'accezione di "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" ricomprendendo nel divieto ogni ambiente chiuso nel quale si realizzi una permanenza di pubblico.

Ad avviso del giudice amministrativo sarebbe infatti errato assumere a criterio interpretativo della locuzione "pubblica riunione" il concetto desumibile dalle leggi di pubblica sicurezza, perché la normativa in argomento non è indirizzata a finalità di ordine pubblico, ma persegue scopi di tutela della salute derivanti dal fumo c.d. passivo, che debbono essere realizzati con pari efficacia e determinazione ogni qualvolta ricorrano le condizioni per il prodursi degli effetti nocivi presi in considerazione dal legislatore.

D'altro canto è stato osservato che l'art. 32 della Costituzione, per il suo carattere programmatico quanto allo svolgimento concreto delle attività di prevenzione delle malattie , non può essere assunto a parametro immediato dal giudice di legittimità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione, dovendosi avere riguardo alle scelte effettuate dal legislatore, nel caso di specie, con riguardo agli effetti patogeni del fumo, per impedire il danno che può derivarne al bene primario della salute.

Emerge pertanto, dalla considerazione complessiva della disposizione che espressamente commina i divieti in questione (art.1 della legge nr.584/1975) che gli stessi sono disposti rispetto ai locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali nonché dai privati esercenti servizi pubblici, semprechè si tratti di strutture caratterizzate dalla possibilità di accesso indifferenziato da parte di qualsiasi membro della collettività, senza bisogno di particolari permessi, e dalla necessità della permanenza negli stessi per l'utilizzazione del servizio.

La direttiva in argomento, a supporto di una puntuale applicazione della normativa, ha posto l'obbligo di curare alcuni adempimenti:

     

  1. Apposizione nei locali ricadenti nella predetta tipologia e, pertanto, assoggettati al divieto di fumo, di cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della relativa norma, delle sanzioni applicabili nonchè del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'Autorità cui compete accertare le infrazioni.

     

     

  2. Individuazione da parte dei dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere alla contestazione ed alla verbalizzazione delle relative infrazioni nonché all'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi della legge nr.689/1981

     

     

  3. Rilevazione da parte dei Prefetti dei dati in merito all'osservanza, nelle diverse Amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate e, successivamente, comunicazione delle informazioni e dei dati al Ministro della Sanità, che ne riferisce al Parlamento.

     

In particolare il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975, nella misura elevata dalla legge n. 689/1989, è regolato come segue.

Fermo restando il principio della contestazione immediata, ove possibile, è prevista alternativamente l'ipotesi della successiva notifica "nel termine di 30 giorni dall'accertamento", ai sensi del 2° comma dell'art. 8.

Il trasgressore ha la possibilità di avvalersi della facoltà di pagare in misura ridotta, con effetto risolutivo, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica, la somma di lire 3335 (pari alla terza parte del massimo) per la violazione di cui all'art. 1 della legge n. 584/1975. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'autorità competente a ricevere il rapporto stesso.

L'art. 9 della legge n. 584/1975, nella sua attuale formulazione, dispone che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentano il rapporto al Prefetto. Tuttavia la disposizione deve essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988. Il giudice delle leggi ha affermato che non spetta allo Stato indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981 quando le violazioni siano attinenti a materia di competenza regionale. Ne consegue che il rapporto va presentato alla Regione quando la violazione sia stata rilevata:

     

  1. nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nelle competenze regionali;

     

     

  2. nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le Regioni esercitano competenze proprie o delegate;

     

     

  3. nell'ambito degli Uffici o delle strutture nella Regione o delle aziende o istituzioni da esse dipendenti.

     

Il rapporto va presentato all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio, quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di competenza delle ferrovie dello Stato per le quali occorre avere riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Il rapporto va presentato all'Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza.

Il rapporto, infine, va presentato al Prefetto in tutti i restanti casi.

L'autorità competente a ricevere il rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo (da £.4.000 a £.10.000) stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

 

Michele Formiglio

(Viceprefetto Isp. Agg

 

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