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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
14 DICEMBRE 1995
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Nel 1995 il Consiglio dei Ministri
ha approvato un decreto legge riguardante il divieto di fumare negli uffici
pubblici composto dai seguenti articoli:
ARTICOLO
1
La presente direttiva, emessa ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera E), della legge 23 agosto 1988, n.400,
sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado dalle istituzioni educative; dalle
aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo; dalle
istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi e
associazioni; dagli enti pubblici e locali; dalle aziende e dagli enti del
servizio sanitario nazionale.
ARTICOLO 2
Le amministrazioni e gli enti
pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri
amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici
e delle proprie strutture, nonchè i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e
di controllo sulle aziende e istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende
private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, il regime di concessione
o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinchè sia data
piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla
legge 11 novembre 1975, n.584, secondo l'interpretazione recepita nelle
pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente
atto.
ARTICOLO 3
In particolare saranno osservati i
seguenti criteri interpretati:
A) il divieto va applicato IN TUTTI I LOCALI UTILIZZATI, A QUALUNQUE TITOLO,
dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di
proprie funzioni istituzionali, nonchè dai privati esercenti servizi
pubblici per l' esercizio delle relative attività, semprechè si tratti, in
entrambi i casi, di locali che in ragione di tali funzioni sono offerti al
pubblico;
B) PER LOCALE "APERTO AL PUBBLICO" SI INTENDE quello al quale la generalità'
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di
particolari permessi negli orari stabiliti;
C) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati
nell'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n.584, ancorchè non si tratti
di locali "aperti al pubblico" nel senso sopra precisato (Es.: corsie di
ospedali, aule scolastiche); a questi fini si intende che fra le aule delle
scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie;
D) resta salva l' autonomia regolamentare e disciplinare delle
ammnistrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a
luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584,
con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti
adempimenti:
A) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti
CARTELLE con l'indicazione del divieto stesso nonchè l'indicazione della
relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e dell'autorita' cui compete accertare le
infrazioni;
B) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio
individueranno in ciascune di esse uno o piu' FUNZIONARI INCARICATI DI
PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE di eventuali INFRAZIONI, di VERBALIZZARE e di
RIFERIRNE all'autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre
1981, n.689;
C) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della
scrittura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato,
richiamera' i trasgressori all' osservanza del divieto, e curera' che le
infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
D) a cura dei PREFETTI saranno rilevati i dati in merito all'osservanza
nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul
numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al
ministro della Sanita' che ne riferisce in Parlamento.
ARTICOLO 4
Per l' attuazione delle presenti
direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
A) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti
CARTELLI con l'indicazione del divieto stesso nonchè l' indicazione della
relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le
infrazioni;
B) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio
individueranno in ciascune di esse uno o piu' FUNZIONARI INCARICATI DI
PROCEDERE ALLA CONTESTAZIONE di eventuali INFRAZIONI, di VERBALIZZARE e di
RIFERIRNE all' autorita' competente, come previsto dalla legge 24 novembre
1981, n.689;
C) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della
scrittura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato,
richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto, e curera' che le
infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma
dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689;
D) a cura dei PREFETTI saranno rilevati i dati in merito all' osservanza
nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul
numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al
ministro della Sanita' che ne riferisce in Parlamento. |
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Questa direttiva mobilita un
notevole numero di persone nella battaglia contro il fumo.
Si parte dai titolari dei poteri di
indirizzo, vigilanza e controllo (art. 2): essi dovranno deliberare almeno
una presa d'atto della direttiva, riproducendone il contenuto.
Vi sono poi gli operatori a
contatto con il pubblico che dovranno apporre idonei cartelli (art. 4).
Questi ultimi poi non possono limitarsi a ricordare il generico divieto di
fumare ma contenere le leggi (584/1975, la presente direttiva e la delibera
locale), le sanzioni che rischia il fumatore, il responsabile della
vigilanza e l'autorità cui spetta la repressione.
Ma non è tutto, perchè i Dirigenti
delle strutture incaricheranno specifici funzionari (1 o più) che potranno
accertare e contestare le infrazioni, redigere verbali e riferire
all'autorità competente (Sindaco, Prefetto, etc.). La verbalizzazione sarà)
quella della legge 689/1981.
Anche la pubblica sicurezza sarà
mobilitata, poichè‚ deve ricevere le richieste di intervento che i
concessionari o esercenti di servizi pubblici devono richiedere
"immediatamente". Quindi mentre per i LOCALI di ENTI PUBBLICI l'intervento
deve essere del funzionario addetto (che da pubblico ufficiale può anche
intimare di spegnere la sigaretta, verbalizzare il relativo rifiuto,
chiedendo e ottenendo le generalità del fumatore come prevede l'art. 651
Codice Penale), per i LOCALI PRIVATI (dalle cliniche convenzionate alla
Telecom, ai servizi esattoriali gestiti dalle banche etc.) occorrerà una
telefonata al 112, 113, 117 o Vigili Urbani. Nei locali dei privati
concessionari di servizi pubblici quindi, il fumatore potrà quindi
allontanarsi senza essere fermato dal concessionario stesso: chi rischia è
il soggetto tenuto a far osservare il divieto, perché, secondo
interpretazioni più estensive, la direttiva parla anche di poteri
disciplinari.

NOTE ESPLICATIVE IN MATERIA DI
LEGISLAZIONE ANTIFUMO
La direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 ha esplicitato taluni principi
contenuti nella legge 11 novembre 1975, nr.584, concernente il divieto di
fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Tale direttiva ha definito, alla
luce di alcune pronunce giurisprudenziali (in particolare la sentenza del
T.A.R. Lazio, Sezione I°-bis, 17 marzo 1995, nr.462) l'accezione di "locali
chiusi adibiti a pubblica riunione" ricomprendendo nel divieto ogni ambiente
chiuso nel quale si realizzi una permanenza di pubblico.
Ad avviso del giudice
amministrativo sarebbe infatti errato assumere a criterio interpretativo
della locuzione "pubblica riunione" il concetto desumibile dalle leggi di
pubblica sicurezza, perché la normativa in argomento non è indirizzata a
finalità di ordine pubblico, ma persegue scopi di tutela della salute
derivanti dal fumo c.d. passivo, che debbono essere realizzati con pari
efficacia e determinazione ogni qualvolta ricorrano le condizioni per il
prodursi degli effetti nocivi presi in considerazione dal legislatore.
D'altro canto è stato osservato che
l'art. 32 della Costituzione, per il suo carattere programmatico quanto allo
svolgimento concreto delle attività di prevenzione delle malattie , non può
essere assunto a parametro immediato dal giudice di legittimità degli atti e
dei comportamenti dell'Amministrazione, dovendosi avere riguardo alle scelte
effettuate dal legislatore, nel caso di specie, con riguardo agli effetti
patogeni del fumo, per impedire il danno che può derivarne al bene primario
della salute.
Emerge pertanto, dalla
considerazione complessiva della disposizione che espressamente commina i
divieti in questione (art.1 della legge nr.584/1975) che gli stessi sono
disposti rispetto ai locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica
amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie
funzioni istituzionali nonché dai privati esercenti servizi pubblici,
semprechè si tratti di strutture caratterizzate dalla possibilità di accesso
indifferenziato da parte di qualsiasi membro della collettività, senza
bisogno di particolari permessi, e dalla necessità della permanenza negli
stessi per l'utilizzazione del servizio.
La direttiva in argomento, a
supporto di una puntuale applicazione della normativa, ha posto l'obbligo di
curare alcuni adempimenti:
Apposizione nei locali ricadenti nella predetta
tipologia e, pertanto, assoggettati al divieto di fumo, di cartelli con
l'indicazione del divieto stesso, della relativa norma, delle sanzioni
applicabili nonchè del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del
divieto e dell'Autorità cui compete accertare le infrazioni.
Individuazione da parte dei dirigenti preposti
alle strutture amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di
procedere alla contestazione ed alla verbalizzazione delle relative
infrazioni nonché all'inoltro del rapporto all'autorità competente ai
sensi della legge nr.689/1981
Rilevazione da parte dei Prefetti dei dati in
merito all'osservanza, nelle diverse Amministrazioni, delle norme sul
divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate e,
successivamente, comunicazione delle informazioni e dei dati al Ministro
della Sanità, che ne riferisce al Parlamento.
In particolare il procedimento di
applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975,
nella misura elevata dalla legge n. 689/1989, è regolato come segue.
Fermo restando il principio della
contestazione immediata, ove possibile, è prevista alternativamente
l'ipotesi della successiva notifica "nel termine di 30 giorni
dall'accertamento", ai sensi del 2° comma dell'art. 8.
Il trasgressore ha la possibilità
di avvalersi della facoltà di pagare in misura ridotta, con effetto
risolutivo, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notifica, la somma di lire 3335 (pari alla terza parte del massimo) per la
violazione di cui all'art. 1 della legge n. 584/1975. Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione deve presentare rapporto all'autorità competente a
ricevere il rapporto stesso.
L'art. 9 della legge n. 584/1975,
nella sua attuale formulazione, dispone che i soggetti legittimati ad
accertare le infrazioni presentano il rapporto al Prefetto. Tuttavia la
disposizione deve essere applicata in maniera conforme ai sopravvenuti
indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27
ottobre 1988. Il giudice delle leggi ha affermato che non spetta allo Stato
indicare gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981
quando le violazioni siano attinenti a materia di competenza regionale. Ne
consegue che il rapporto va presentato alla Regione quando la violazione sia
stata rilevata:
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico
rientranti nelle competenze regionali;
nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali
le Regioni esercitano competenze proprie o delegate;
nell'ambito degli Uffici o delle strutture nella
Regione o delle aziende o istituzioni da esse dipendenti.
Il rapporto va presentato
all'Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio, quando le
violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto
pubblico rientranti nella competenza statale ad esclusione delle violazioni
accertate negli ambiti di competenza delle ferrovie dello Stato per le quali
occorre avere riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato
all'Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera e all'Ufficio
veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna quando le
violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza.
Il rapporto, infine, va presentato
al Prefetto in tutti i restanti casi.
L'autorità competente a ricevere il
rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove
questi ne abbiano fatto richiesta, determina, con ordinanza motivata, la
somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo (da £.4.000
a £.10.000) stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento all'autore
della violazione.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore
del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento.
Michele Formiglio
(Viceprefetto Isp. Agg |
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