Articolo 1.
(Divieto di fumare)
1. E' vietato fumare nei seguenti
ambienti chiusi, pubblici e privati, accessibili al pubblico:
a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi
compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado,
ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e
relative stazioni , ivi comprese, quelle portuali e marittime ed
aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività
sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
f) esercizi commerciali, di
ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e
bevande.
2. Il divieto di fumare si applica,
altresì, negli ambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui si svolge
attività lavorativa.
3. Lo stesso divieto si applica nei
locali chiusi di soggiorno e di lavoro dell'amministrazione della difesa,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, diversi
da quelli contemplati ai commi 1 e 2.
4. Con Regolamento ai sensi
dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400 [1], su proposta del
Ministro della sanità, può essere aggiornato o modificato l'elenco ambienti
e dei locali di cui ai commi 1,2 e 3 -che per loro caratteristiche oggettive
determinano la possibile prolungata e diretta esposizione dei non fumatori
al fumo passivo- ai quali estendere il divieto di fumare ai sensi del
presente articolo, precisando per ciascuno di essi i parametri di afflusso
di persone e di ventilazione che comportano l'applicazione del divieto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione dell'articolo.
5. Nei locali in cui si applica il
divieto di fumare è obbligatoria l'apposizione di cartelli con l'indicazione
del divieto, delle relative prescrizioni normative, delle sanzioni, del
nominativo del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e
dell'autorità competente ad irrogare la sanzione.
Articolo 2.
(Aree per fumatori)
1. In deroga al divieto di cui
all'articolo 1, possono essere istituite apposite aree riservate ai
fumatori, da indicarsi mediante appositi cartelli, che rispondano ai
seguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in
materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché dei
principi contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 [2] , e
successive modifiche ed integrazioni sul miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
b) idonea separazione fisica dagli
ambienti ove vige il divieto di fumare;
c) adeguata ventilazione e
depurazione dell'aria mediante idonei impianti.
2. relativamente ai locali di cui
all'art. 1, comma 2 l'istituzione di aree riservate per fumatori è definita
a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni sindacali e con gli
organismi di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali di cui
all'art. 1, commi 2 e 3 dell'Amministrazione della Difesa, delle Forze di
Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per quelli
compresi nelle aree di cui all'art. 23, comma 6 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si provvede con le modalità stabilite con decreto
del Ministro competente di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro
e della Previdenza sociale e della Funzione pubblica, tenendo conto delle
particolari esigenze e delle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio
1995, n. 195 [3].
Articolo 3.
(Obblighi dei responsabili)
1. I soggetti preposti alla
direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità
della struttura privata sono tenuti a:
a) curare l'affissione dei cartelli
indicatori dei divieti;
b) applicare le norme per le aree
riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei
divieti, direttamente o mediamente personale a ciò delegato.
Articolo 4.
(Sanzioni)
1. La violazione del divieto di cui
all'art. 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50.000 a lire 300.000. All'accertamento dell'infrazione ed
alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, l'incaricato
della vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella disponibilità
della Pubblica Amministrazione, e il delegato del datore di lavoro
limitatamente ai luoghi di lavoro di cui all'art. 1, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di
cui all'art. 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire 1.000.000 a lire 3.000.000 [4]. All'accertamento
dell'inflazione e alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di
polizia e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi di
vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.
3. La competenza per l'irrogazione
delle sanzioni in caso di mancato pagamento è attribuita alla Regione quando
la proibizione di fumare riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di
pertinenza regionale. In tutti gli altri casi è competente il Prefetto.
4. La disciplina del procedimento
relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al
pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto e all'emissione
dell'ordinanza _ ingiunzione è regolata dalle disposizioni contenute negli
articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. I proventi delle sanzioni
amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono attribuiti
alle Regioni o alle Province autonome territorialmente interessate in base
all'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare.
6. I soli proventi connessi ad
infrazione accertate in locali od ambienti di pertinenza
dell'amministrazione dello Stato da parte dei suoi dipendenti sono versati
presso la Sezione di Tesoreria provinciale territorialmente competente _
anche a mezzo di conto corrente postale _ al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301, con indicazione della
causale del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente unità
previsionale di base del Ministero della Sanità e destinati all'informazione
e all'educazione sanitaria, finalizzate alla prevenzione del tabagismo.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente
legge - che non comporta alcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio
dello Stato - entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla stessa data è abrogata la legge 11
novembre 1975, n. 584 [5], concernente il divieto di fumare in determinati
locali e su mezzi di trasporto pubblico.